La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 26519 depositata il 23 settembre 2020 intervenendo in tema di reati tributari inerenti all’omesso versamento dei contributi ha confermato che l’improvvisa perdita delle commesse e degli appalti su cui la società I.B.M. aveva sempre fino ad allora potuto fare affidamento costituisse una causa di forza maggiore rispetto al venir meno della liquidità necessaria all’adempimento (in tal caso nei confronti dell’erario) idonea ad escludere l’elemento soggettivo del reato per avere l’imputato al contempo profuso ogni possibile sforzo economico per fronteggiare il debito, finanche esponendo la sua stessa casa di abitazione, risultata poi assoggettata a pignoramento immobiliare.
La vicenda ha riguardato il legale rappresentante di una società a responsabilità limitata accusato del reato di cui all’art. 2 d.l. 463/1983, convertito in L. 638/1983 per aver omesso il versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. Il Tribunale condannava l’imputato per il reato ascrittogli. Avverso la sentenza del Tribunale l’accusato proponeva ricorso alla Corte di Appello. I giudici di appello confermavano la decisione impugnata sia pur riducendo, attesa la sopravvenuta prescrizione delle mensilità maturate la pena inflittagli all’esito del primo grado di giudizio. L’imputato impugnava la sentenza di condanna di secondo grado con ricorso in cassazione fondato su tre motivi.
Gli Ermellini annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello. In particolare per i giudici di legittimità risultava in ogni caso integralmente tralasciata la sentenza prodotta dalla difesa innanzi ai giudici di appello, sulla quale si era svolto, stando al verbale di causa, ampio dibattito tra il difensore e l’organo della accusa, concernente l’assoluzione pronunciata dal Tribunale di Terni in data nei confronti dello stesso imputato con la formula perché il fatto non costituisce reato in relazione all’imputazione del delitto di cui all’art. 10 bis d. lgs. 74/2000 per omesso versamento delle ritenute sulle retribuzioni del personale dipendente effettuate come sostituto di imposta.
Per cui, in presenza di una sentenza passata in giudicato, di assoluzione, sia pure avente ad oggetto il reato di cui all’art. 10 bis d. lgs. 74/2000 per omesso versamento delle ritenute sulle retribuzioni del personale dipendente, la Corte di appello aveva l’obbligo della doverosa disamina di tale pronuncia al fine di aderirvi ovvero di disattenderla, senza tuttavia creare un contrasto tra questioni similari. Invero, l’identità del periodo interessato dalla crisi di liquidità aziendale, così come della natura dei due reati non consentiva ai giudici del gravame di ignorare la suddetta sentenza, così come è accaduto, ma richiedeva, al contrario, ove avesse ritenuto di confermare la pronuncia di condanna resa all’esito del primo grado del medesimo giudizio, una sorta di “motivazione rafforzata” volta non solo ad illustrare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento, ma altresì a confutare i più rilevanti argomenti della pronuncia assolutoria, dando conto delle ragioni loro della relativa incompletezza od incoerenza, tali da giustificare le opposte conclusioni raggiunte in termini di esclusione della causa di forza maggiore .