La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 39464 depositata il 28 agosto 2017 intervenendo in tema di reato per omissione delle ritenute previdenziali e assistenziali di cui all’art. 2, comma 1 bis, del D.l. n. 463/1983, conv. in legge n. 638/1983, come modificato dall’articolo 3, comma 6, del D.lgs. n. 8 del 2016, a decorrere dal 6 febbraio 2016.
Si ricorda che la norma che regola il reato, modificata dal D.Lgs. n. 8/2016, statuisce che “L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto della violazione.”
Per cui, per i giudici di legittimità, il Giudice di merito, nel caso di superamento della soglia, dovrà applicare la norma più favorevole al reo in particolare ai fini della prescrizione del reato calcolata per mese per mese, tenuto conto del periodo di sospensione di tre mesi di cui all’articolo 2, comma 1 quater, del D.L. 463/1983.La sentenza in commento ripercorre il sentiero dell’interpretazione fornita dalla sentenza n. 37232/16 riaffermando che il nuovo reato è “fattispecie caratterizzata dalla progressione criminosa nel cui ambito, una volta superato il limite di legge, le ulteriori omissioni nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata la cui definitiva cessazione viene a coincidere con la scadenza prevista dalla legge per il versamento dell’ultima mensilità, ovvero, come noto, con il termine del 16 del mese di gennaio dell’anno successivo”. In base a tale interpretazione vi è un diverso momento consumativo tra la precedente figura di reato e la nuova; “mentre nel precedente assetto normativo il reato si consumava in corrispondenza di ogni omesso versamento mensile, nell’attuale e nuovo la consumazione appare coincidere, secondo una triplice diversa alternativa, o con il superamento, a partire dal mese di gennaio, dell’importo di euro 10.000 ove allo stesso non faccia più seguito alcuna ulteriore omissione, o con l’ulteriore o le ulteriori omissioni successive sempre riferite al medesimo anno ovvero, definitivamente e comunque, laddove anche il versamento del mese di dicembre sia omesso, con la data del 16 gennaio dell’anno successivo.”
Quanto al diritto intertemporale, secondo la Corte, laddove l’omissione annuale non abbia superato l’importo di 10.000 euro, si deve applicare, in quanto norma sicuramente più favorevole, la nuova previsione normativa, mentre, laddove l’importo sia stato superato, la previgente e la nuova norma devono “essere poste a confronto tra loro al fine di verificare quale delle due sia concretamente più favorevole con riferimento, in particolare, al momento consumativo, determinante al fine di individuare la decorrenza del termine di prescrizione tenuto conto peraltro, in entrambe le fattispecie, del periodo di sospensione di mesi tre di cui all’art. 2, comma 1 quater, del D.L. n. 463 del 1983” non inciso dalle modifiche del D.lgs. n. 8 del 2016 (Cass., Sez. III, n. 37232/16 già cit.).