Nulla è stato modificato per gli omessi versamenti di ritenute previdenziali superiori ai 10.000 euro annui. Pertanto si evince che il c.d. Decreto Lavoro ha modificato la sola misura della sanzione amministrativa applicabile.
Altra modifica operata dal c.d. decreto lavoro in ordine alla fattispecie di omissione contributiva é costituito dalla modifica dei termini entro cui devono essere notificate al datore di lavoro le violazioni commesse. La nuova normativa prevede in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto di violazione.
Per cui le omissioni relative all’anno 2023 dovranno necessariamente essere notificate entro il 31 dicembre 2025.
La nuova norma, dunque, aumento il termine di contestazione eliminando il termine di 90 giorni dal riscontro o dall’accertamento dell’omissione precedentemente conosciuto (ex art. 14, L. n. 689/1981).
Ai sensi dell’art. 39, Legge n. 187/2010, la fattispecie dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali non è relativa solo con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente in genere ma anche rispetto ai committenti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa tenuti alla corresponsione dei contributi presso la Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, Legge n. 335/19952.
| Violazione commessa | Nuova disciplina applicabile | nuovi termini di notifica | |||
| Omissioni contributive di importo superiore ai 10.000 euro annui | Reclusione fino a 3 anni e multa fino ad euro 1.032 | Entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’annualità oggetto di violazione | |||
| Omissioni contributive di importo fino a 10.000 euro annui | sanzione dal 150% al 400% dell’importo omesso | Entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’annualità oggetto di violazione |
La giurisprudenza con orientamento consolidato individua la fattispecie dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali in due distinte fasi:
– nella condotta commissiva del datore di lavoro, consistente nell’appropriazione delle ritenute previdenziali operate;
– nella condotta omissiva del datore di lavoro, consistente nel mancato versamento delle somme trattenute all’Istituto previdenziale.
La norma intende colpire, non l’omesso versamento, ma quello commissivo dell’appropriazione indebita da parte del datore di lavoro commessa in relazione alle ritenute operate sulle retribuzioni spettanti al lavoratore.
Il presupposto della rilevanza penale è costituito dalla erogazione effettiva delle retribuzioni e che, conseguentemente, le trattenute previdenziali siano state effettivamente operate.
PRIME INDICAZIONI (NON PUBBLICATE) INPS
Anche l’INPS, con messaggio n. 1901 del 23 maggio 2023 ha fornito indicazioni operative sull’applicazione delle modifiche apportate dal d.l. n. 48/2023 alle sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali per omesso versamento delle ritenute previdenziali.
L’istituto evidenzia che l’art. 23 del DL n. 48/2023 ha corretto la norma che prevedeva sanzioni amministrative particolarmente pesanti per il datore di lavoro (da 10.000 a 50.000 euro) in caso di omesso versamento delle quote di contributi previdenziali a carico del lavoratore, a prescindere dall’entità dell’omissione (art 3, c. 6, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8).
Inoltre con il suddetto messaggio 23 maggio 2023, n. 1901, l’Inps ha fornito le prime istruzioni per la gestione delle ordinanze ingiunzione oggetto di contenzioso giudiziario ovvero di rateizzazione di cui all’art. 26, Legge 24 novembre 1981, n. 689.
In particolare, la Direzione Inps ha predisposto, tra gli allegati al messaggio, modelli di comunicazione inerenti le:
• rettifiche delle ordinanze-ingiunzione per annualità fino al 2015 con contenzioso pendente;
• rettifiche delle ordinanze-ingiunzione per annualità dal 2016 con contenzioso pendente;
• rettifiche delle ordinanze-ingiunzione per annualità fino al 2015 con rateazioni di cui all’art. 26, Legge n. 689/1981;
• rettifiche delle ordinanze-ingiunzione per annualità dal 2016 con rateazioni di cui all’art. 26, Legge n. 689/1981.
In ordine alla rideterminazione delle sanzioni amministrative sui giudizi pendenti, l’INPS ha precisato che si dovrà procedere con l’emissione di un nuovo provvedimento sanzionatorio che annulli e sostituisca il precedente. Ciò anche nell’ipotesi in cui non vi siano le tempistiche necessarie mediante la richiesta di rinvio della causa al Giudice.
Per i pagamenti rateali, ancora in corso, qualora l’importo già versato risulti inferiore a quello della sanzione amministrativa rideterminata dell’art. 23, l’INPS procederà a rideterminare l’importo della sanzione dovuta e ad aggiornare il piano di ammortamento. Parimenti, laddove l’importo delle rate versate risulti superiore a quello previsto dalla sanzione amministrativa rideterminata è esclusa ogni forma di rimborso.
Diversamente per ordinanze-ingiunzione per le quali sia intervenuto il pagamento integrale della sanzione amministrativa, dovendosi intendere, in tal caso, definito il procedimento sanzionatorio, l’Istituto non procederà alla rideterminazione delle sanzioni non potendo trovare applicazione l’art. 23 del d.l. n. 48/2023
Sono, altresì, escluse ulteriori ipotesi di applicazione della nuova disciplina per i provvedimenti di irrogazione divenuti definitivi. In tal senso:
• nel caso in cui non sia ancora stata emessa l ‘ordinanza-ingiunzione, l’organo di accertamento può rideterminare la sanzione nella misura più favorevole al datore di lavoro;
• nel caso in cui il procedimento amministrativo sia divenuto definitivo alla data di entrata in vigore del Decreto Lavoro, resterà ferma la sanzione amministrativa prevista dal D.lgs. n. 8/2016.
Quanto alle disposizioni amministrative Inps, l’allegato messaggio fornisce una riparametrazione delle sanzioni in trattazione, tenuto conto della eventuale reiterazione dell’illecito.
Il messaggio, in commento, non affronta la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 9, comma 5, D.lgs. n. 8/2016 (metà della sanzione da irrogare entro il termine di 60 giorni dalla notifica).