Nulla è stato modificato per gli omessi versamenti di ritenute previdenziali superiori ai 10.000 euro annui. Pertanto si evince che il c.d. Decreto Lavoro ha modificato la sola misura della sanzione amministrativa applicabile.
Altra modifica operata dal c.d. decreto lavoro in ordine alla fattispecie di omissione contributiva é costituito dalla modifica dei termini entro cui devono essere notificate al datore di lavoro le violazioni commesse. La nuova normativa prevede in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto di violazione.