La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 5905 depositata il 7 febbraio 2014 intervenendo in tema di reati fiscali ha statuito che per il reato di cui all’articolo 10 bis del D.Lgs. 74/2000 inerente all’omesso versamento delle ritenute certificate è sufficiente il dolo generico (Cass. S.U. n. 37425/2013) ben distinto, della impossibilità materiale di effettuare una condotta diversa rispetto a quella sanzionata dall’articolo 10 bis per indisponibilità della somma necessaria ai versamenti delle ritenute d’imposta, impossibilità riconducibile all’articolo 45 c.p. sotto forma di forza maggiore. Inoltre hanno chiarito che non può escludersi in assoluto che la omissione possa derivare in toto da una causa di forza maggiore, la quale, tenuto conto della conformazione del reato, ragionevolmente può anche configurarsi, a seconda dei casi concreti, in una imprevista e imprevedibile indisponibilità del necessario denaro non correlata in alcun modo alla condotta gestionale dell’imprenditore.
La vicenda ha avuto origine dal mancato pagamento delle ritenute sulle retribuzioni dei dipendenti da parte di un imprenditore il quale veniva condannato per il reato di cui all’articolo 10 bis del D.Lgs. 74/2000 dal Tribunale. La condanna veniva confermata anche dalla Corte di Appelloa cui l’imprenditore aveva proposto il gravame con un unico motivo, che in sostanza prospettava il difetto dell’elemento soggettivo e comunque la carenza di antigiuridicità, per impossibilità di porre in essere l’azione imposta dalla norma. Il predetto assunto difensivo veniva disattesa dalla Corte distrettuale la quale affermava “Che pagate le retribuzioni nette l’appellante non abbia avuto la disponibilità per i versamenti delle ritenute è cosa priva di rilievo, come già ritenuto dal primo giudice”.
Per la cassazione della sentenza del giudice di seconde cure l’imputato, per il tramite del proprio difensore, proponeva ricorso, basato su un unico motivo, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini accolgono il ricorso dell’imputato cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello. I giudici di legittimità hanno censurato la sentenza del giudice di merito nella parte in cui non hanno motivato in maniera esaustiva sul perché abbia ritenuto sussistente l’elemento soggettivo del reato di cui all’articolo 10 bis D.Lgs. n. 74/2000, laddove invece l’imputato deduce la carenza del dolo, per crisi di liquidità al momento della scadenza del termine lungo per la dichiarazione. In tal modo, prima ancora che in un vizio motivazionale, il giudice di secondo grado è incorso in violazione di legge.
Per cui la striminzita frase dei giudici di appello, per i giudici del Palazzaccio, ha fatto ritenere meritevole di accoglimento il ricorso dell’imputato perché “se intesa in rapporto al dettato dell’articolo 45 c.p.”, osservano gli Ermellini, “manifesta una violazione di legge, poiché non può essere irrilevante la causa della indisponibilità del denaro occorrente ai versamenti delle ritenute”.
Inoltre viene puntualizzato dai giudici della Corte Suprema che l’esimente della forza maggiore (ex art. 45 c.p.) configura “un’ipotesi generale in cui la causa della condotta criminosa non è attribuibile a chi materialmente espleta la condotta stessa. Anche nel reato di cui all’articolo 10 bis d.lgs. 74/2000, pertanto, non può escludersi in assoluto che la omissione possa derivare in toto da una causa di forza di maggiore, la quale, tenuto conto della conformazione del reato, ragionevolmente può anche configurarsi, a seconda dei casi concreti, in una imprevista e imprevedibile indisponibilità del necessario denaro non correlata in alcun modo alla condotta della gestione dell’imprenditore”. La colpevolezza può quindi essere esclusa laddove si dimostri che la crisi di liquidità è intervenuta al momento della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta e che essa non è stata causata dalla scelta del datore di lavoro – sostituto d’imposta “di non far debitamente fronte al suo obbligo organizzativo”.