La Corte di Cassazione a Sezione unite penali con la sentenza n. 37424 depositata il 12 settembre 2013 intervenendo in tema di reati tributari ha statuito che è retroattivo (quindi applicabile anche al 2005) e cumulabile con la sanzione amministrativa il reato di mancato versamento dell’Iva, per un ammontare superiore ai 50 mila euro, entro il termine per l’acconto relativo al periodo d’imposta successivo. Infatti, la norma introdotta con il dl 223/2006 dev’essere applicata anche per le omissioni precedenti la sua entrata in vigore.
Gli Ermellini hanno precisato che “l’art. 10 ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, inserito dall’art. 35, comma 7, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, entrato in vigore il 4 luglio 2006 (il quale punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a cinquantamila Euro per ciascun periodo di imposta), è applicabile anche alle omissioni dei versamenti IVA relativi all’anno 2005, senza che ciò comporti violazione del principio di irretroattività della norma penale”. La fattispecie del reato si perfeziona alla data del 27 dicembre di ciascun anno per l’IVA relativa alla dichiarazione dell’anno precedente. Pertanto, la nuova disposizione sanzionatoria troverà applicazione per tutti i reati di omesso versamento dell’imposta consumati entro il 27 dicembre del 2006, riguardanti l’IVA relativa all’anno 2005. Un aspetto da sottolineare è nelle motivazione della sentenza in commento e la precisazione che il reato è punibile a titolo di dolo generico. È quindi sufficiente la presentazione della dichiarazione ai fini della punibilità penale.
La Corte Suprema, inoltre, statuisce che la crisi di liquidità dell’azienda non è una scriminante del nuovo reato. Infatti i giudici evidenziano che “L’introduzione della norma penale, stabilendo nuove condizioni e un nuovo termine per la propria applicazione, estende evidentemente la detta esigenza di organizzazione su scala annuale. Non può, quindi, essere invocata, per escludere la colpevolezza, la crisi di liquidità del soggetto attivo al momento della scadenza del termine lungo, ove non si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta (protrattasi, in sede di prima applicazione della norma, nella seconda metà del 2006) di non far debitamente fronte alla esigenza predetta (per l’esclusione del rilievo scriminante di impreviste difficoltà economiche in sé considerate v., in riferimento alla parallela norma dell’art. 10-bis, Sez. 3, n. 10120 del 01/12/2010, dep. 2011, Provenzale).”
I giudici di legittimità, infine, hanno risolto un ulteriore problematica in merito alla cumulabilità delle sanzioni affermando che «fra l’art. 10-ter dlgs 10 marzo 2000, n. 74, inserito dall’art. 35, comma 7, di. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, entrato in vigore il 4 luglio 2006 (il quale punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a 50 mila euro per ciascun periodo di imposta), e il comma 1 dell’art. 13 dlgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (che assoggetta alla sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato chiunque non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze periodiche, i versamenti dei debiti Iva), intercorre un rapporto non di specialità ma di progressione illecita, che comporta l’applicabilità congiunta delle due sanzioni». Inoltre, «l’art. 10-ter dlgs 10 marzo 2000, n. 74, inserito dall’art. 35, comma 7, dl. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, entrato in vigore il 4 luglio 2006 (il quale punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a 50 mila euro per ciascun periodo di imposta), è applicabile anche alle omissioni dei versamenti Iva relativi all’anno 2005, senza che ciò comporti violazione del principio di irretroattività della norma penale».
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