Il soggetto condannato proponeva ricorso in Cassazione fondato su quattro motivi. Per il ricorrente, in particolare, i giudici distrettuali avrebbero erroneamente ritenuto sussistente la violazione contestata, non considerando che lo stesso aveva assunto la carica sociale solo in un momento successivo alla sottoscrizione della dichiarazione, redatta da un altro soggetto, la quale non evidenziava il debito Iva.
Gli Ermellini hanno ritenuto infondate le motivazioni del ricorrente. I giudici di legittimità, confermando il proprio orientamento, evidenziano che la responsabilità per i reati previsti dal Dlgs 74/2000 “è attribuita all’amministratore, individuato secondo le norme civilistiche di cui agli artt. 2380 e ss., artt. 2455 e 2475 c.c. cioè a coloro che rappresentano e gestiscono l’ente. Costoro, in quanto tali, sono tenuti a presentare e sottoscrivere le dichiarazioni rilevanti per l’ordinamento tributario di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 1, lett. c) ed e), adempiendo agli obblighi conseguenti, e ciò sulla base del principio secondo cui colui che assume la carica di amministratore, si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze”.
Inoltre i giudici del palazzaccio hanno puntualizzato che il momento in cui si consuma il reato in commento viene determinato alla scadenza del termine previsto per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo. Per cui il soggetto penalmente responsabile è il legale rappresentante a tale data, in quanto è su di lui che grava l’obbligazione tributaria e si integra la condotta omissiva, a nulla rilevando che il soggetto che ha materialmente redatto la dichiarazione annuale Iva sia diverso.
In particolare, secondo i giudici di legittimità, non è ammissibile una responsabilità in capo all’originario legale rappresentante che abbia solo sottoscritto la dichiarazione nel caso in cui il nuovo legale rappresentante, subentrato al precedente, ometta di versare l’Iva.
Nel caso di specie la Corte ha ritenuto sussistente l’elemento soggettivo in quanto è stato “consapevolmente omesso il versamento dell’Iva, dovuta sulla base della dichiarazione che la esponeva”;
Pertanto la Cassazione conferma la condanna a carico del ricorrente poiché “ben poteva avere contezza, dalla semplice lettura della dichiarazione annuale Iva del 30 settembre 2009, del debito tributario della società, debito tributario che imponeva, come termine ultimo, il versamento della relativa somma al 27 dicembre 2009, data nella quale egli era il soggetto tenuto, in ragione della carica ricoperta, al versamento”.