Omesso versamento IVA: non è punibile chi non era amministratore al momento di spirare del termine - Cassazione sentenza n. 39082 del 2013La Corte di Cassazione sez. Penale con la sentenza n. 39082 del 23 settembre 2013 intervenendo in tema di reati fiscali ha statuito che non punibile per il reato di omessa IVA chi, al momento dello spirare del termine per il pagamento dell’imposta, non ricopriva più la carica di amministratore della società, poi fallita. 

Gli Ermellini, nel caso di specie, hanno evidenziato come l’articolo 10 ter del D.Lgs. n. 74 del 2000, introdotto con l’articolo 35, del D.L. 4 luglio del 2006, n. 223, sanziona chi, essendovi tenuto, non versi l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo. Il Legislatore della novella ha inteso perseguire il comportamento del soggetto che non versa l’IVA dichiarata a debito in sede di dichiarazione annuale e il reato si consuma alla scadenza del termine previsto per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo; tale termine è fissato dalla legge al 27 dicembre (art. 6 co. 2 L. n. 405/1990). Si tratta di un reato proprio, riferibile al destinatario dell’obbligo, titolare della posizione di garanzia; “peraltro – aggiunge la Corte – poiché è un reato omissivo istantaneo sottoposto all’adempimento di un obbligo entro un termine, è a tale momento che deve aversi riferimento per determinare il fatto consumativo”.Pertanto, gli Ermellini,  nella fattispecie esaminata, al momento dello spirare del termine per il pagamento dell’imposta, l’imputato non era più in carica sicché il medesimo non avrebbe potuto più adempiere all’obbligo, quindi non è punibile penalmente. Tantomeno le indagini sono riuscite a chiarire la situazione patrimoniale dell’impresa quando era gestita dall’imputato, in fase di liquidazione e poi di fallimento.

A tal proposito si rammenta  che il regime sanzionatorio previsto dall’art. 10 – ter del D.Lgs. n. 74/2000 trova applicazione per tutti i reati di omesso versamento di IVA consumati entro il 27 dicembre del 2006, riguardanti l’IVA relativa all’anno 2005 (Cass. SS.UU. pen. sentenze n.ri 37424/13 e 37425/13).

Ai fini dell’integrazione del delitto in esame, è necessaria la presentazione della dichiarazione annuale, considerato che il “quantum” d’imposta dovuta, quindi da versare, è quella risultante esclusivamente da essa. Peraltro, poiché l’art. 6, comma 2, della L. n. 405/1990 stabilisce che l’acconto IVA va versato entro il giorno 27 del mese di dicembre, ai fini della consumazione del reato di cui all’articolo 10 ter non è sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alle scadenze previste, ma occorre che l’omissione del versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento. Quindi, ad esempio, se nel corso del 2011 si è omesso di versare l’IVA risultante dalla dichiarazione per importi superiori a 50.000 euro il reato si è perfezionato quando il contribuente non ha effettuato il versamento entro il 27 dicembre 2012.