La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 28448 depositata il 19 dicembre 2014 intervenendo in tema di licenziamento ha statuito che la consulenza tecnica d’ufficio non costituisce un mezzo di prova, ma solo uno strumento di controllo dei fatti costituenti la prova, il lavoratore che adduca di aver subito condotte discriminatorie e persecutorie è gravato del relativo onere probatorio, non essendo sufficiente riportarsi ad episodi riferiti dal CTU.
La vicenda ha visto un lavoratore addetto, tra l’altro, alle mansioni di delegato alla sicurezza a cui il datore di lavoro con provvedimento disciplinare contestava una serie di inadempimenti legati a tale funzione. Il procedimento disciplinare si concludeva con il licenziamento del lavoratore; il quale impugnava il provvedimento di espulsione dinanzi al Tribunale, in veste di giudice del lavoro. Il Tribunale adito riconosceva l’illegittimità del licenziamento. Con altra sentenza al lavoratore veniva riconosciuto il diritto al superiore inquadramento di funzionario di primo livello con le relative conseguenze economiche.
La società datrice di lavoro con due distinti ricorso adiva alla Corte di Appello, per impugnare le sentenze dei giudici di prime cure. I giudici territoriali in parziale accoglimento della sentenza di primo grado hanno rigettato la domanda del dipendente con riferimento all’indennità di reperibilità, al premio di produzione e rendimento per l’anno 2001, al danno biologico e al danno da demansionamento. Mentre hanno dichiarato inammissibile l’appello della società nei confronti della sentenza non definitiva con riguardo alla statuizione sul licenziamento, dichiarato illegittimo dal primo giudice.
Per la cassazione della decisione del giudice di seconde cure il lavoratore, per il tramite del suo difensore, proponeva ricorso, basato su due motivi di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini rigettano il ricorso del dipendente. I giudici di legittimità puntualizzano che, conformemente all’orientamento della Corte, il contenuto della CTU, la quale secondo costante indirizzo giurisprudenziale non costituisce mezzo di prova, ma un mezzo di controllo dei fatti costituenti la prova, il cui onere rimane pur sempre a carico delle parti.
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