La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza n. 25967 depositata il 20 novembre 2013 intervenendo in materia di operazioni inesistenti ha statuito che il contribuente al quale vengano contestati maggiori redditi derivanti da fatture per costi inesistenti, può dimostrare che i ricavi correlati siano altrettanto fittizi, così ottenendo l’annullamento dell’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria.
La vicenda ha riguardato una società di capitali a cui venivano contestati maggiori redditi IRPEG e ILOR in seguito ad accertamento dal quale era emersa la contabilizzazione di costi chiaramente inesistenti, in parte giustificati da fatture emesse da un fornitore la cui contabilità però non presentava i medesimi documenti. Pertanto ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 917/86 i predetti costi venivano esclusi dall’Amministrazione finanziaria.
Il contribuente avverso tale atto impositivo proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale che rigettava le doglianze del ricorrente. La società impugnava inanzi alla Commissione Tributaria Regionale la decisione del giudice di prime cure. I giudici di appello confermarono la sentenza di primo grado affermando che “la mancata esibizione delle scritture contabili, di gran parte delle fatture e della documentazione relativa alle operazioni di acquisti e contabilizzazione dei costi, chiaramente inesistenti”; ha quindi rilevato che la società contribuente aveva contabilizzato costi inesistenti per lire 1.594.865.000, “documentati con alcune fatture forse emesse dalla spa B.I., ma non riscontrabili nella contabilità della predetta società”; ed ha perciò ritenuto che tali spese dovevano essere “escluse” in base all’art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
La società ha proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Ctr affidandosi a due motivi di censure. In particolare lamentava che “ai fini della determinazione del reddito d’impresa non si possa prescindere dal considerare la stretta correlazione tra i ricavi ed i costi, sulla base del principio di incidenza percentuale di questi ultimi, assoggettando a tassazione, come nella specie, solo ed esclusivamente i ricavi dichiarati, e disconoscendo in toto i costi correlati, anch’essi dichiarati”.
Gli Ermellini hanno ritenuto infondato il primo motivo mentre accolgono il secondo. I giudici di legittimità evidenziano relativamente alle operazioni oggettivamente inesistenti, l’art. 8, comma 2 del D.L. 16/2012, convertito con Legge n. 44/2012 – più conosciuto come D.L. semplificazioni – ha stabilito che “ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi” e al verificarsi di tale evenienza ha previsto l’applicazione di una sanzione amministrativa. Per analogia la Cassazione prevede che il contribuente, seppur gravato dall’onere della prova, dimostrando la correlazione tra i costi fittizi ed eventuali ricavi altrettanto inesistenti, potrà ottenere l’annullamento dell’accertamento relativo.