L’Agenzia delle Entrate, come di consueto, ha pubblicato la circolare n. 19/E dell’ 8 luglio 2020 intitolata “Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2019: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità”
La circolare in commento, composta da 411 pagine, costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni riguardanti oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta. Inoltre vengono illustrati gli obblighi della documentazione d produrre al CAF o professionista abilitato, ai fini del rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione e del relativo obbligo della conservazione a carico del CAF o professionista.
Tra le novità illustrate si rammenta che a partire dal periodo di imposta 2019 l’articolo 12, ultimo periodo del comma 2, statuisce che sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a ventiquattro anni il cui reddito complessivo non sia superiore ai 4.000 euro, il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta.
Altra novità di quest’anno sono le nuove detrazioni, pari al 50% su quanto versato e ripartito in cinque quote annuali, per il riscatto dei periodi non coperti da contributi (c.d. pace contributiva)
A tal proposito si ricorda che con l’articolo 20 del D.L. 4/2019 viene prevista la possibilità, a titolo sperimentale, per il triennio 2019-2021, per determinati soggetti rientranti nel sistema di calcolo contributivo integrale, di riscattare, in tutto o in parte, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, i periodi precedenti il 30 marzo 2019, che non siano coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria.
La detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (art. 16-ter del DL 63/2013).
A partire dal 2019 l’importo massimo della detrazione per le spese di istruzione non universitaria, sia statali sia paritarie private e degli enti locali,è stato elevato ad euro 800,00 e riguarda la frequenza alle seguenti scuole:
- dell’infanzia (scuole materne);
- primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie);
- secondarie di secondo grado (scuola superiore);
La detrazione spetta anche in caso di iscrizione ai corsi istituiti in base all’ordinamento antecedente il DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati, in quanto riconducibili alla formazione scolastica secondaria (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 5.3). Le spese per la frequenza dei nuovi corsi di formazione istituiti ai sensi del citato DPR n. 212 del 2005 possono, invece, considerarsi equiparabili alle spese sostenute per l’iscrizione ai corsi universitari (rigo E8/E10, codice 13).
Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano:
- le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori,
- i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica (tali contributi ed erogazioni, anche se versati volontariamente, in quanto deliberati dagli istituti scolastici, non rientrano tra quelli che costituiscono erogazioni liberali finalizzati all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa che danno diritto alla detrazione ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. i-octies, Tuir),
- le spese per la mensa scolastica (Circolare 2.03.2016 n. 3 risposta 1.15) e per i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola (risoluzione 4.08.2016, n. 68),
- le spese per le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza),
- le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 per il servizio di trasporto scolastico anche se reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d’istituto. Nella circolare si precisa, tra l’altro, che la detrazione delle spese sostenute per il trasporto scolastico è cumulabile con quella spettante per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto locale, regionale e interregionale, da indicare nel rigo E8-E10 del modello 730, codice 40. Pertanto, ad esempio, un genitore che ha sostenuto la spesa per il servizio di trasporto scolastico per un figlio e che ha acquistato, anche per lo stesso figlio, l’abbonamento al servizio di trasporto locale potrà fruire di entrambe le detrazioni, ricorrendone i relativi presupposti.
Le altre principali novità trattate nella predetta circolare si sintetizzano di seguito:
- la detrazione nella misura del 19% per le spese di istruzione prevista dall’art. 15 comma 1 lett. e-bis del TUIR il cui importo massimo detraibile per l’anno 2019 è pari a 800 euro (anziché 786 euro per il 2018);
- la detrazione delle spese per il mantenimento del cane guida dei non vedenti di cui all’art. 15 comma 1-quater del TUIR che spetta nella misura forfetaria di 1.000 euro dal 1° gennaio 2019 (fino al 31 dicembre 2018 la detrazione forfetaria era pari a 516,46 euro).
Dal 1° gennaio 2019, inoltre, non è più possibile fruire della detrazione IRPEF del 19% per le seguenti spese sostenute per:
- l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7 del DM 8 giugno 2001;
- i canoni di locazione degli studenti universitari “fuori sede” residenti in zone montane o disagiate che distano almeno 50 Km dall’Università (art. 15 comma 1 lett. i-sexies.01) del TUIR).
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