AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 11 giugno 2020, n. 180
Articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante (di seguito, anche “Contribuente”) fa presente di utilizzare il “sistema di credito commerciale www.XYZ.net” creato dalla società XYZ s.p.a., che consente aisoggetti iscritti di fare compravendita di beni e servizi con lo strumento dello scambio multilaterale attraverso operazioni in compensazione. A tale ultimo circuito possono essere iscritti piccole e medie imprese, professionisti, oltre a persone fisiche(consumatori finali) che, aderendo al circuito, fruiscono dei servizi offerti dalla XYZs.p.a.. Lo scopo principale del circuito è di favorire lo scambio dei beni e servizi senza utilizzare denaro o altri mezzi di pagamento “tradizionali” per regolare i rapporti commerciali. I pagamenti e gli incassi sono sostituiti da un sistema di compensazione multilaterale dei debiti e dei crediti che sorgono a seguito delle diverse operazioni di acquisto e vendita tra i membri del circuito. Il sistema di pagamento sopra descritto rappresenta, quindi, un metodo convenzionale di estinzione delle obbligazioni tramite”compensazione unilaterale” tra i soggetti iscritti; sistema che, per le relative
transazioni, sostituisce il pagamento in denaro. Il circuito che comprende gli iscritti opera mediante una piattaforma informatica in cui sono progressivamente registrate leoperazioni ed i conseguenti rapporti di debito-credito riconducibili a ciascun iscritto.La richiamata piattaforma informatica, attraverso la quale operano gli aderenti,risponde ai requisiti di sicurezza di livello “enterprise”, è accessibile sia via web, sia tramite mobile ed è certificata SSL (Secure Sockets Layer), sistema che garantisce l’autenticità dell’identità tramite un preciso processo di validazione.
Ciascun iscritto è titolare di un proprio conto in compensazione, direttamente associato a un codice fiscale o ad una partita IVA. Il conto è disponibile concredenziali di accesso nell’area riservata della piattaforma, nella quale sono registrate econtabilizzate le operazioni di debito e credito. Ogni transazione contiene tutti i possibili dati descrittivi dell’operazione (destinatario, mittente, valore della transazione, causale, tipologia e numero del documento fiscale). Ogni transazione,inoltre, ha un corrispondente identificativo unico (numero di transazione). Nel conto individuale sono evidenziati gli accrediti e gli addebiti. Infine, l’Istante evidenzia che il circuito prevede un “tasso fisso di equivalenza” tra moneta complementare e valuta avente corso legale (1 XYZ = 1 euro) e non consente (anzi vieta) la conversione traesse.
Ciò posto, l’Istante chiede se il sistema di pagamento sottostante al circuito di credito commerciale presenti i requisiti di tracciabilità richiesti dall’articolo 1, comma 679, della legge n. 160 del 2019 e, quindi, consenta la detraibilità dall’imposta lorda,nella misura pari al 19 per cento, degli oneri indicati nell’articolo 15 del TUIR e inaltre disposizioni normative.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che i pagamenti effettuati tramite il circuito di credito commerciale presentino i requisiti di tracciabilità e, quindi, debbano essere considerati idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni, considerato che i pagamenti vengono regolati in maniera istantanea, in “valuta complementare”, su appositi conti accesi dagli aderenti presso il gestore e su cui vengono contabilizzate le operazioni. La”valuta” è accettata in via convenzionale dagli operatori per eseguire pagamenti epertanto la stessa è un mezzo di estinzione di un’obbligazione pecuniaria.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, «Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta acondizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9luglio 1997, n. 241».
Il successivo comma 680 della legge di bilancio 2020 prevede che «La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale».
Il citato comma 679 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020 condiziona la detraibilità, prevista nella misura del 19 per cento, degli oneri di cui all’articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, all’effettuazione del pagamento mediante «versamento bancario o postale» ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del d.lgs. n. 241 del 1997, il quale fa riferimento a carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero «altri sistemi di pagamento».
L’indicazione contenuta nella norma circa gli altri mezzi di pagamento tracciabili ammessi per aver diritto alla detrazione deve essere intesa come esplicativa e non esaustiva.
Ai fini che qui interessano, si ritiene, in linea con quanto già precisato con la Risoluzione n. 108/E del 3 dicembre 2014, in materia di erogazioni liberali ai partiti politici, che «altri mezzi di pagamento» siano quelli che «garantiscano la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria».
Tanto premesso, in relazione al caso in esame, si osserva che il circuito di credito commerciale è un sistema attraverso cui avviene lo scambio di beni e servizi che non utilizza nessuno dei sistemi di pagamento elencati nell’articolo 23 del d.lgs. n. 241 del 1997, quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, né può essere considerato un altro sistema di pagamento che garantisca la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Ciò posto, si ritiene che tale circuito non rispetti i requisiti di tracciabilità previsti dal citato comma 679 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020 e quindi l’Istante nonpotrà fruire della detrazione dall’imposta lorda, nella misura pari al 19 per cento, degli oneri indicati nell’articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, sostenuti mediante il descritto circuito di credito commerciale.
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