Con la circolare n. 7/E del 4 aprile 2017 l’Agenzia delle Entrate ha diramato alcune importanti precisazioni in ordine alle dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2016 in tema di spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità
Spese per soggetti diversamente abili – Nel documento in commento viene precisato che l’agevolazione riconosciuta alle persone con disabilità per le spese sanitarie (rigo E3 del 730) compete anche per l’acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita, nonostante la stessa non figuri nel nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti. Tale agevolazione viene sottoposta alla condizione che il contribuente produca, oltre alla certificazione di invalidità o di handicap, un certificato del medico specialista della Asl attestante il collegamento tra la bici e le difficoltà motorie.
Agevolato anche l’acquisto della cucina da parte del contribuente disabile, con riferimento alle componenti meccaniche, elettroniche o informatiche finalizzate a facilitare il controllo dell’ambiente.
In ordine contributi previdenziali versati per le badanti l’Amministrazione finanziaria ha precisato che possono essere dedotti anche nel caso in cui la persona addetta all’assistenza sia stata assunta tramite un’agenzia interinale e il contribuente li abbia quindi rimborsati all’agenzia stessa, a patto che quest’ultima rilasci una idonea certificazione.
Spese di istruzione – L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla detrazione delle spese di istruzione, modificata dall’ultima manovra finanziaria che ha innalzato gli importi già a partire dal periodi di imposta 2016, dunque con effetto retroattivo il limite di spesa detraibile per alunno o studente, in particolare si passa dal vecchio limite di 400 euro a:
- € 564 per il 2016,
- € 717 per il 2017,
- € 786 per il 2018,
- € 800 dal 2019.
Su tali importi è possibile usufruire della detrazione IRPEF del 19%, relativamente alle spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, scuole del primo ciclo di istruzione e scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione.
La circolare contiene un quadro specifico delle singole voci detraibili che tiene conto dei chiarimenti di prassi finora forniti dall’Amministrazione Finanziaria, in particolare oltre alle spese la cui detrazione era già nota, come quelle sostenute per la mensa scolastica (anche se reso tramite il Comune o altri soggetti terzi rispetto alla scuola e se non è stato deliberato dagli organi di istituto) e per i servizi integrativi come il pre e il post scuola e l’assistenza al pasto, la detrazione è ammessa anche per le spese sostenute per gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa, come per esempio corsi di lingua, teatro, etc, deliberato dagli organi d’istituto. Rientrano invece tra le spese di istruzione universitaria agevolabili, e beneficiano quindi della relativa detrazione, quelle sostenute per la frequenza degli Istituti tecnici superiori (poiché assimilabili alle spese per la frequenza di corsi universitari). Gli studenti degli ITS, per le stesse motivazioni, hanno diritto a usufruire anche della detrazione per canoni di locazione.
Spese sanitarie – Viene riconosciuta la detrazione fiscale delle spese per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica acquistati online da farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle Regioni o delle Province autonome. Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali autorizzate sono detraibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012). Anche per le spese veterinarie la risoluzione Agenzia Delle Entrate n° 24/E del 27 febbraio 2017 ha precisato che in analogia con quanto previsto dalla Legge Finanziaria n. 296 del 2006, che ha introdotto nuovi obblighi in materia di certificazione delle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, modificando gli artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del Tuir, si ritiene che, con riferimento alla detraibilità delle spese sostenute per medicinali veterinari non sia più necessario conservare la prescrizione del medico veterinario, ma sia sufficiente lo scontrino parlante.
Spese di ristrutturazione – Nella circolare 7/E/2017 vengono confermati gli ultimi chiarimenti forniti in materia di soggetti ammessi al beneficio fiscale che si sostanzia in una detrazione del 50% su un importo massimo di spesa pari a 96.000 euro; la detrazione spetta anche al convivente more uxorio del proprietario dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato. La disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta, infatti, insita nella convivenza che si esplica ai sensi della legge n. 76/2016.
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