Il comma 629 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto i comma 3-bis, 3ter e 3-quater all’articolo 15 del TUIR (DPR 917/86) con decorrenza delle nuove disposizioni normative con decorrenza dal 1° gennaio 2020. Le novitaà introdotte vanno a modificare il regime della fruizione degli oneri detraibili.
Infatti le nuove disposizioni statuiscono che:
- per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
- per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.
Pertanto alla luce del nuovo articolo 15 del DPR 917/1986 la detrazione degli oneri compete in base alle seguente condizioni:
- per i contribuente con reddito complessivo non superiore ai 120.000,00 euro la detraibilità degli oneri sara integrale;
- per i contribuente con reddito complessivo superiore ai 120.000,00 euro la detraibilità degli oneri detraibili sarà pari al rapporta tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro;
- ai contribuente con reddito complessivo superiore ai 240.000,00 euro non compete la detraibilità degli oneri di cui all’articolo 15 del TUIR.
Vi è un eccezione prevista dal comma 3-ter il quale statuisce che “La detrazione compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per gli oneri di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-ter, nonché per le spese sanitarie di cui al comma 1, lettera c)“. In particolare l’eccezione di cui al comma 3-ter riguardano i seguenti oneri:
- comma 1 lettera a) dell’articolo 15 del TUIR – interessi passivi e relativi oneri accessori oltre alle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
- comma 1 lettera b) dell’articolo 15 del TUIR – gli interessi passivi, e relativi oneri accessori oltre alle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro;
- comma 1 lettera c) dell’articolo 15 del TUIR – relative alle spese sanitarie per la parte che eccede 129,11 euro;
- comma 1-ter dell’articolo 15 del TUIR – interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale fino a 2.582,28 euro.
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