La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 1274 depositata il 19 gennaio 2025, intervenendo in tema di assoggettabilità dell’IVA e del diritto alla detrazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui ai fini della assoggettabilità ad IVA di una prestazione di servizi, e del conseguente diritto alla detrazione dell’imposta assolta, l’onerosità dell’operazione è riconoscibile solo quando tra l’autore della prestazione ed il suo destinatario intercorra un rapporto giuridico di scambio di adempimenti sinallagmatici, per cui il compenso ricevuto dal primo costituisce il controvalore effettivo del servizio prestato al secondo, con la specificazione che il fatto generatore dell’IVA va identificato nella materiale esecuzione di una prestazione “individualizzabile”, tale, cioè, da costituire condizione di esigibilità del corrispettivo” (Cass., 9 giugno 2017, n. 14406, nella quale si trattava di assoggettabilità ad IVA dell’ipotesi dei cd. “premi impegnativa”, per mancanza di un legame diretto ed immediato tra prestazione e corrispettivo, conseguentemente escludendo il diritto del destinatario della prestazione alla detrazione dell’IVA, possibile solo quando l’imposta assolta sia dovuta; cfr. anche Cass., 4 agosto 2017, n. 19557; 9 marzo 2018, n. 5721; 10 novembre 2020, n. 25257; 01 aprile 2021, n. 9075).”

Per i giudici di legittimità quindi in tema di Iva, è necessario è che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, l’imponibilità delle prestazioni di servizi presuppone la configurabilità di un rapporto giuridico da cui scaturiscano attribuzioni patrimoniali e la reciprocità delle stesse, in ragione della sussistenza di un nesso diretto tra il servizio fornito al destinatario ed il compenso da costui ricevuto (Cass., 5721 del 2018, cit.; 9 giugno 2017, n. 14406).”

Sconti, premi ed imponibilità IVA 

Nella sentenza in commento viene confermato l’orientamento della Suprema Corte secondo cui in tema di iva, lo sconto si differenzia dal premio perché il primo è un valore incidente direttamente in diminuzione sul prezzo della merce compravenduta o del servizio scambiato, riducendone l’ammontare dovuto per le singole operazioni compiute, mentre il premio è un contributo autonomo, riconosciuto indistintamente al cliente al raggiungimento di un determinato fatturato o comunque per incentivarlo a futuri acquisti; pertanto, solo il premio e non anche lo sconto è sussumibile nella categoria della cessione gratuita di denaro, esente dall’iva ex art. 2, comma 3, lett. a, D.P.R. n. 633 del 1972, atteso che lo sconto si riferisce alla riduzione dei prezzi in concreto praticati nelle singole operazioni fatturate, mentre il premio configura ex se un’autonoma cessione avente a oggetto denaro, come tale non soggetta all’iva (Cass., 23 marzo 2023, n. 8364).”

Il Supremo consesso evidenzia che i principi riconfermati sono pienamente conformi alle disposizioni comunitarie dettate dalla VI direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17.5.1977, (e succ. mod.), che utilizza il criterio distintivo degli atti negoziali “a titolo gratuito” ed “a titolo oneroso” per individuare il presupposto impositivo dell’iva. Invero, a norma dell’art. 2, VI direttiva, “sono soggette all’imposta sul valore aggiunto:

1. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;

2. Le importazioni di beni” (Cass., 2 dicembre 2015, n. 24510).”

Onerosità della prestazione

Per la Corte Suprema una prestazione di servizi è effettuata “a titolo oneroso”, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva iva, soltanto quando tra l’autore di tale prestazione e il suo destinatario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avviene uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, per cui il compenso ricevuto dal primo costituisce il controvalore effettivo del servizio fornito al secondo (CGUE, 20 giugno 2013, in causa C-653/11, punto 40; 27 marzo 2014, causa C-151/13, punto 29 e giurisprudenza ivi richiamata; 16 dicembre 2010, in causa C-270/09, punto 16 e giurisprudenza ivi richiamata).

Questa nozione di prestazione di servizi si riflette nel diritto interno, giacché secondo l’art. 3 del D.P.R. n. 633 del 1972 “costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da” (sulla necessaria sinallagmaticità delle prestazioni di servizi, per la loro imponibilità ai fini dell’iva, cfr. Sez. Un., 15 marzo 2016, n. 5078). Pertanto, l’assoggettabilità ad iva delle prestazioni di servizi presuppone: a) la configurabilità di un rapporto giuridico da cui scaturiscano le attribuzioni patrimoniali; b) la reciprocità delle attribuzioni, data dalla sussistenza di un nesso diretto tra il servizio fornito dal destinatario ed il compenso da costui ricevuto. 

Onere di dimostrare il vincolo sinallagmatico

Per gli Ermellini è onere del contribuente dimostrare la sinallagmaticità del rapporto per cui la carenza di prova sulla esistenza di rapporti contrattuali da cui desumere il vincolo sinallagmatico tra la dazione dei premi e la prestazione di un servizio, ha già esaminato la vicenda, risolvendola a favore dell’Amministrazione finanziaria (cfr. Cass., 25 luglio 2014, n. 17024; 25 luglio 2014, n. 17021; cfr. anche 17 novembre 2015, n. 24508).

Quello che deve dunque emergere è la stipula di un accordo contrattuale sinallagmatico tra due o più soggetti giuridici, che sia caratterizzato dalla corrispettività delle prestazioni. Quando, al contrario, venga in evidenza una obbligazione di corresponsione di un “premio”, o di un “incentivo”, del quale un soggetto si fa carico al verificarsi di un certo evento futuro ed incerto, come il raggiungimento di un fatturato superiore ad un ammontare determinato, non è riconoscibile l’assunzione di un’obbligazione di facere (o comunque avente ad oggetto una prestazione di servizi) a carico del soggetto destinatario del premio, restando questo del tutto libero di attivarsi o meno per conseguirlo. La mancata realizzazione del risultato o il mancato procacciamento di clienti non integrerebbe infatti, a carico del soggetto, alcuna responsabilità da inadempimento contrattuale.

In queste ipotesi, pertanto, il premio non può essere qualificato come “corrispettivo” ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972 e va piuttosto configurato come mera cessione di denaro, non assoggettabile ad IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972.