ONLUS, operazioni inesistenti e responsabilità dell'ente - Cassazione sentenza n. 21555 del 2013La Corte di Cassazione sez. tributaria con l sentenza n. 21555 depositata il 20 settembre 2013 intervenendo in tema operazioni inesistenti ha affermato che le questioni circa la responsabilità dell’ente nei reati commessi dal legale rappresentante sono estranee alla controversia che ha ad oggetto la tassabilità delle somme che sono entrate nella contabilità dell’ente e che per questo hanno costituito “reddito” o “volume d’affari” a quest’ultimo imputabili.

Pertanto, in altri termini, è responsabile verso il fisco la società se l’amministratore distrae delle somme per scopi personali. La sottrazione del denaro riguarda il rapporto tra il legale rappresentante e l’ente che verrà risarcito del danno.

Per cui, secondo gli Ermellini, la circostanza che le somme siano state distratte dal legale rappresentante a proprio vantaggio è qualcosa che riguarda il rapporto tra l’ente ed il proprio legale rappresentante, per indebita sottrazione di somme al bilancio dell’ente, che avrà, quindi, diritto al risarcimento del danno nei confronti del legale rappresentante. Quindi Non riguarda il rapporto tra l’ente e l’Amministrazione finanziaria, per l’omesso adempimento degli obblighi fiscali.

La vicenda ha riguardato un’associazione di volontariato onlus sottoposta a controllo fiscale dalla Guardia di Finanza. Durante la verifica i militari rinvenivano documentazione per operazioni inesistenti finalizzate ad ottenere da enti ospedalieri in convenzione rimborsi di spese non dovuti. L’Amministrazione Finanziaria emetteva gli avvisi di accertamento ai fini IRPEG ed IVA. L’associazione presentava ricorso alla Commissione Tributaria che sia in primo che in secondo grado non accoglievano le doglianze del ricorrente. Per cui veniva presentato dalla parte soccombente ricorso alla Corte Suprema per la cassazione della sentenza.

I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso presentato da un’Associazione di volontariato Onlus avverso la decisione del giudice di merito di secondo grado che aveva confermato gli avvisi di accertamento, emessi ai fini Irpeg ed Iva.

L’ente destinatario degli avvisi di accertamento aveva sostenuto di non aver mai realizzato dei redditi, perché le predette false operazioni erano state svolte esclusivamente dall’amministratore per proprio personale vantaggio. Questi aveva immediatamente distratto le somme solo formalmente transitate nella contabilità dell’ente, con accertamento della personale responsabilità in sede penale.