ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Lettera Circolare 01 aprile 2021, n. 716
Operatività Ismea – Chiarimenti operativi
Si fa riferimento all’operatività di ISMEA ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 in combinato disposto con l’articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 – Misure a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da COVID-19 (c.d. “DL Liquidità”), come convertito dalla Legge del 5 giugno 2020, n.40.
Al riguardo, si riportano in allegato le risposte di ISMEA a una serie di quesiti, anche emersi nel corso di uno specifico confronto del Gruppo di Lavoro ABI “Agroalimentare” con il predetto istituto.
Con riferimento al quesito 1), si precisa – d’intesa con ISMEA – che la data del 30 maggio 2021 per la richiesta di allungamento della durata e/o dell’incremento dell’importo del finanziamento ai sensi della lettera m), comma 1 dell’articolo 13 del DL Liquidità, si riferisce al giorno di presentazione della richiesta di garanzia ad ISMEA.
In merito ai quesiti 4) e 5), nel caso di decadenza dai benefici da parte dell’impresa, resta inteso che la garanzia rimane efficace nei confronti della banca finanziatrice.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Allegato
Attività di rilascio di garanzie a norma dell’art. 17 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 in combinato disposto con l’art. 13 del Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, come convertito dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40 e s.m.i. – EMERGENZA COVID-19
Con riferimento alla nota trasmessa in data 17 marzo u.s., si forniscono di seguito le risposte relative a ciascun quesito.
1.Quale è la data ultima per presentare la richiesta di allungamento durata e/o incremento dell’importo del finanziamento ai sensi della lettera m), comma 1 dell’articolo 13 del DL Liquidità?
Le richieste che riguardano solo l’allungamento della durata possono essere presentate entro il 30 giugno 2021, salvo proroga al 31 dicembre 2021.
Le richieste che riguardano l’incremento dell’importo devono essere presentate entro il 30 maggio 2021 al fine di consentire al garante di effettuare la concessione degli aiuti entro il termine di scadenza della misura di aiuto, salvo proroga al 31 dicembre 2021.
Si fa inoltre presente che, anche per l’accesso alle misure previste dall’articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) e p), le richieste di garanzia dovranno essere presentate non oltre il 30 maggio 2021, salvo proroga al 31 dicembre 2021.
2.Nel caso di allungamento della durata del finanziamento di cui alla lettera m), comma 1dell’articolo 13 del DL Liquidità fino a 15 anni, con semplice rinegoziazione del finanziamento originario e senza erogazione di un nuovo finanziamento:
a.il valore del Rendistato da considerare ai fini dell’adeguamento del tasso di interesse è quello della durata complessiva dell’operazione (dopo l’allungamento) o quello della durata del finanziamento dopo l’allungamento (al netto del periodo già trascorso)?
b.quale è il tasso massimo applicabile al finanziamento? Quello in vigore al momento dell’erogazione del finanziamento originario o quello in vigore alla data di adeguamento?
L’articolo 1, comma 217, della LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.”, ha previsto che “Il soggetto beneficiario dei finanziamenti di cui all’articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di quindici anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d’interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.”
Al riguardo il valore del Rendistato da considerare, ai fini dell’adeguamento del tasso di interesse, è quello in vigore alla data dell’adeguamento e corrispondente alla durata complessiva dell’operazione dopo l’allungamento.
- Nel caso di operazioni ex articolo 43 del TUB, con garanzie dirette rilasciate nell’ambito del Temporary Framework, quando la banca è obbligata a richiedere anche la garanzia sussidiaria sulla quota non coperta dalla garanzia COVID?
La banca deve acquisire la garanzia sussidiaria di cui al D.M. 14 febbraio 2006 a fronte di operazioni di credito agrario ex art. 43 del TUB, garantite ai sensi della sezione 3.2 del Quadro Temporaneo, nel caso in cui l’impresa richieda una percentuale di copertura inferiore a quella massima consentita dalla decisione della Commissione europea C(2021) 995 dell’11 febbraio 2021 (90% fino a 6 anni, 80% fino a 8 anni e 70% fino a 10 anni).
- Tra i requisiti di ammissibilità previsti dal Quadro temporaneo, la garanzia può essere concessa a imprese che non sono “in difficoltà” (ai sensi del Regolamento UE 651/2014) e/o a imprese che non erano “in difficoltà” al 31 dicembre 2019, ma che si sono trovate “in difficoltà” successivamente, a seguito dell’epidemia di COVID-19. Da chi e in quale modo deve essere verificato tale requisito?
Le verifiche saranno effettuate dall’ISMEA chiedendo all’impresa di fornire la documentazione utile a tal fine.
Resta inteso che, qualora emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, l’impresa decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Si fa osservare che a far data dalla decisione della Commissione europea C(2020) 5100 del 20 luglio 2020, le garanzie COVID possono essere rilasciate anche in favore di microimprese e piccole imprese (ai sensi dell’allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e:
- a) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti; o
- b) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti.
- Tra i requisiti di ammissibilità previsti per accedere alle garanzie di cui della lettera m), comma 1 dell’articolo 13 del DL Liquidità, l’impresa deve essere necessariamente stata danneggiata dall’emergenza epidemiologica. Da chi e in quale modo deve essere verificato tale requisito?
Le verifiche saranno effettuate dall’ISMEA chiedendo all’impresa di fornire la documentazione utile a tal fine.
Resta inteso che, qualora emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, l’impresa decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
- Le percentuali di copertura della garanzia rilasciata nell’ambito del Temporary Framework sono fisse o è possibile richiedere anche una percentuale di garanzia inferiore rispetto a quelle indicate nel DL Liquidità e comunicate da ISMEA con Circolare 3/2021?
L’impresa può richiedere una percentuale di copertura inferiore rispetto a quella massima autorizzata dalla Commissione europea.
Da ultimo, si comunica che, per la misura relativa ai contratti di filiera e di distretto – IV Bando e Latte ovino, è stata formulata una richiesta di parere al Mipaaf.
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e, con l’occasione, si porgono distinti saluti.
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