AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 225 del 1° marzo 2023
Operatori finanziari – Comunicazioni obbligatorie all’anagrafe tributaria – Articoli 7, comma 6, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 e 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA], nel prosieguo istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante controllata e partecipata da società estere non quotate sui rispettivi mercati è operativa dal 2021, a seguito di autorizzazione Consob «all’esercizio del servizio di investimento di cui all’art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, lettera e): ”ricezione e trasmissione di ordini” […] rilasciata con le seguenti modalità operative: ”senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela”, successivamente all’iscrizione nell’albo di cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (albo delle SIM e delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche).».
In particolare, l’istante afferma di rivolgersi e fornire «servizi di investimento e relative attività accessorie (quali ricerche in materia di investimenti e analisi finanziaria), solo a controparti qualificate e clienti professionali (Banche, Assicurazioni ed Entità di Investimento)».
L’attività svolta è così descritta:
«1. Ricezione degli ordini
Gli ordini vengono generalmente effettuati dal Cliente per iscritto tramite sistemi di messaggistica istantanea (ad es. IBchat di Bloomberg).
Ai sensi della normativa vigente, gli ordini possono essere posti telefonicamente o via email; in tali casi, gli ordini saranno documentati da registrazioni su nastro magnetico o altro supporto equivalente utilizzato da [ALFA].
2. Gestione dell’ordine
[ALFA], con riferimento ai servizi e alle attività di investimento prestati:
rilascia prontamente al Cliente se l’ordine è accettabile ed eseguibile conferma contenente, tra l’altro, i dati identificativi dell’ordine stesso nonché eventuali avvertenze della SIM al Cliente in conflitto di interessi;
nel caso in cui la SIM abbia incaricato un altro intermediario di provvedere all’esecuzione dell’ordine, la conferma di cui al precedente paragrafo potrà essere costituita da una copia della conferma trasmessa alla SIM dall’intermediario negoziatore;
in caso di mancata esecuzione di un ordine, la SIM ne darà comunicazione al Cliente nel più breve tempo possibile e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo al giorno in cui la stessa SIM è venuta a conoscenza di tale fatto;
3. Esecuzione dell’ordine
[ALFA] adotta una specifica politica per la trasmissione degli ordini che privilegia da un lato la sicurezza del cliente e dall’altro la reale economicità dell’operazione, come richiesto dalla normativa di settore.
Nella fase di esecuzione l’Istante si attiene alle disposizioni ricevute dal cliente trasmettendo l’ordine secondo le modalità stabilite, ma nell’ambito della propria line di best practice.».
Alla luce di quanto sopra «si chiede se l’attività svolta dall’Istante sia tale da ricadere nell’ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazioni obbligatorie all’anagrafe tributaria.».
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Richiamata la normativa di riferimento, l’istante ritiene, in sintesi, che «nulla abbia a segnalare ad Anagrafe Tributaria in ordine alle operazioni indicate […] per quanto attiene agli obblighi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 605 ”Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.”, articolo 7 ”Comunicazioni all’anagrafe tributaria” e, di conseguenza, nulla abbia a segnalare per quanto attiene agli obblighi di cui al Decreto-Legge 201/2011 ”Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” articolo 11 ”Emersione di base imponibile”.».
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, stabilisce che «Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l’esistenza dei rapporti e l’esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all’anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.».
L’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, prevede poi che: «A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all’anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l’importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. I dati comunicati sono archiviati nell’apposita sezione dell’anagrafe tributaria prevista dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.».
Come chiarito dai documenti di prassi emanati in argomento e dalle risposte a specifici quesiti posti dai contribuenti, pubblicate nell’apposita sezione del sito istituzionale della scrivente (www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativaeprassi/risposteagliinterpelli), «l’oggetto della comunicazione da parte degli operatori finanziari è rappresentato da qualsiasi rapporto intrattenuto con la clientela.
Ai fini della individuazione di cosa debba intendersi per ”rapporto” si richiama la definizione generale contenuta nella circolare n. 32/E del 19 ottobre 2006, secondo la quale la categoria dei ”rapporti” è relativa ”a tutte le attività aventi carattere continuativo con ciò intendendo un riferimento temporale congruo esercitabili dagli intermediari finanziari, ovvero ai servizi offerti continuativamente al cliente, instaurando con quest’ultimo un ‘complesso di scambio’ all’interno di una forma contrattuale specifica e durevole nel tempo”. […]
Oggetto della comunicazione sono, in generale, i rapporti intrattenuti direttamente con il cliente e formalizzati contrattualmente, elencati nella Tabella Allegato 2 al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005 e riportata anche nell’Allegato 1 dell’analogo provvedimento del 19 gennaio 2007.
[…] Per quanto in specie attiene ai rapporti che hanno come controparte un altro operatore finanziario si precisa che sono anch’essi compresi nell’obbligo di comunicazione, fatta eccezione per quelli che abbiano finalità di mero regolamento contabile (come, ad esempio, nel caso dei conti reciproci interbancari, compresi quelli in divisa).» (così già la risoluzione n. 18/E del 4 aprile 2007, ma si veda, parimenti, la risposta n. 267 pubblicata il 17 maggio 2022, laddove si è altresì precisato che costituisce «oggetto di comunicazione qualsiasi rapporto intrattenuto con la clientela od operazione compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi (cfr. circolari 4 aprile 2007, n. 18/E e 19 ottobre 2006, n. 32/E).»).
Rinviando al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 176227 del 23 maggio 2022, ”Disposizioni concernenti le modalità e i termini di comunicazione dei dati all’Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari di cui all’articolo 7, sesto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni” ed ai relativi allegati (in ultimo aggiornati il 28 novembre 2022) i dettagli compilativi del caso, rilevato che nella fattispecie in esame:
la circostanza indicata dall’istante che «il regolamento dell’operazione di investimento o disinvestimento dei valori mobiliari avverrà solo ed esclusivamente mediante l’intermediario incaricato di eseguire ciascun ordine di investimento o disinvestimento (”Esecutore”)», non è di per sé atta ad escludere l’obbligo comunicativo;
le operazioni di investimento/disinvestimento risultano avvenire sulla scorta di rapporti strutturati con gli intermediari via via coinvolti;
la soluzione interpretativa prospettata dall’istante non può essere condivisa, rimanendo fermi gli obblighi comunicativi indicati.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CONSIGLIO DI STATO - Sentenza 25 settembre 2020, n. 19 - L’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato…
- Holding - Obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria delle partecipazioni in società quotate; Articolo 7 d.P.R. del 29 settembre 1973 n. 605 e articolo 11 decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 - Risposta 23 dicembre 2020, n. 15 dell'Agenzia…
- Disposizioni concernenti le modalità e i termini di comunicazione dei dati all'Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- Archivio dei rapporti finanziari - Obblighi di comunicazione da parte di una stabile organizzazione - Art. 7, comma 6, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 e art. 11, comma 2, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 - Risposta n. 267 del 17 maggio 2022…
- COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di NAPOLI - Ordinanza 22 novembre 2021, n. 3 - Non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…