AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 35 dell’ 8 febbraio 2024
Articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) e articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n.212 – Operazione di scissione totale asimmetrica verso due beneficiarie di nuova costituzione
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Gli Istanti, Alfa, Beta, Gamma, ed i soci di Alfa, Tizio, Mevia, Caio, Calpurnia, il Trust, in persona del trustee Sempronio (d’ora in avanti anche ”Soci” e, unitamente alle Società, ”Istanti”) chiedono il parere in ordine all’eventuale abusività, ai sensi dell’articolo 10bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, della seguente operazione di riorganizzazione aziendale.
Alfa ha un capitale sociale di euro … ed è partecipata dai seguenti soggetti, nessuno dei quali ha mai optato per il regime di rideterminazione del valore fiscalmente riconosciuto per le rispettive partecipazioni:
Caio, che detiene a titolo di nuda proprietà una quota rappresentativa del 17,80% del capitale sociale, di nominali euro …, gravata da usufrutto in favore del padre Tizio;
Delta, che detiene a titolo di nuda proprietà una quota rappresentativa del 26,67% del capitale sociale, di nominali euro …, gravata da usufrutto in favore di Tizio;
Mevia, che detiene a titolo di piena proprietà una quota rappresentativa del 10,00% del capitale sociale, di nominali euro …, e a titolo di nuda proprietà un’ulteriore quota rappresentativa del 17,765% del capitale sociale, di nominali euro …, gravata da usufrutto in favore del padre Tizio;
Calpurnia, che detiene a titolo di piena proprietà una quota rappresentativa del 10,00% del capitale sociale, di nominali euro …;
il Trust, che detiene a titolo di nuda proprietà una quota rappresentativa del 17,765% del capitale sociale, di nominali euro …, gravata da usufrutto in favore di Tizio.
Alfa esercita l’attività tipica delle società holding di famiglia, detenendo, oltre a un immobile …, talune partecipazioni in società esercenti …, di cui le principali sono le seguenti:
Epsilon, società esercente funzioni di holding di partecipazioni, che detiene pressoché la totalità delle azioni della società Zeta, capogruppo del gruppo industriale attivo in … nel settore della …;
Eta, società immobiliare di gestione di immobili ad uso commerciale;
Theta, società proprietaria di ….
Il consiglio di amministrazione di Alfa è composto da Tizio, quale presidente del consiglio di amministrazione e dai figli Caio, quale amministratore delegato, e Mevia.
Viene riferito che tra i soci sono sorti dissidi insanabili sulle modalità di conduzione della Società e sulle modalità più opportune per il suo sviluppo, fin dal 2021.
Per ovviare alle divergenze sugli obiettivi strategico-imprenditoriali da perseguire e con l’obiettivo di dirimere in radice i dissidi sorti tra i Soci, è emersa una convergenza di intenti verso la seguente operazione di riorganizzazione societaria, attuata mediante le seguenti fasi:
1) costituzione di due società, ovvero Beta, partecipata da Caio e dalla società Delta (cd. Ramo di famiglia A), e Gamma, partecipata da Mevia, da Calpurnia e dal Trust (cd. Ramo di famiglia B), le quali assumerebbero la funzione di beneficiarie dell’operazione di scissione totale e asimmetrica di Alfa;
2) in ragione della sua età avanzata e della volontà di completare il passaggio generazionale a beneficio dei propri figli, la rinuncia, da parte di Tizio, a favore dei nudi proprietari, del diritto di usufrutto dallo stesso detenuto sulle quote di partecipazione in Alfa, eccezion fatta per l’usufrutto detenuto sulla quota di pertinenza del Trust, per il quale intenderebbe procedere alla segregazione in trust, subordinandola però al raggiungimento di un accordo tra i suoi figli e il trustee;
3) scissione totale e asimmetrica di Alfa a beneficio delle due anzidette società, a norma di quanto previsto dagli articoli 2506 e seguenti del codice civile, così da determinare l’estinzione della società scissa e il trasferimento, senza soluzione di continuità, di tutti gli elementi patrimoniali attivi e passivi a beneficio delle società Beta (partecipata soltanto dai soci del cd. Ramo A) e Gamma (partecipata soltanto dai soci del cd. Ramo B). Tale operazione di scissione è stata approvata dal consiglio di amministrazione in data ….
L’operazione di scissione più confacente agli obiettivi da perseguire è stata, quindi, individuata nella scissione:
totale, avente per oggetto la totalità del patrimonio di Alfa, così come individuato nella situazione patrimoniale al … acclusa al progetto di scissione. La scindenda, post-perfezionamento dell’operazione, cesserebbe di esistere e di esercitare la propria attività d’impresa, la quale verrebbe esercitata, senza soluzione di continuità, dalle società beneficiarie con gli asset oggetto di trasferimento;
asimmetrica, nel senso che ai soci riconducibili al cd. Ramo di famiglia A (Caio e la società Delta) verrebbero attribuite esclusivamente quote di partecipazione nella società Beta, mentre ai soci riconducibili al cd. Ramo di famiglia B (Mevia, Calpurnia e il Trust) verrebbero attribuite esclusivamente quote di partecipazione nella società Gamma;
proporzionale (quanto ai valori economici di pertinenza dei soci ante e post operazione), ovvero in grado di garantire ai soci della scindenda l’ottenimento, per quanto di rispettiva pertinenza, di una quota di partecipazione nelle società beneficiarie avente un valore economico inalterato rispetto al valore economico delle partecipazioni prima detenute in Alfa, in assenza di conguagli in denaro tra i soci.
La scissione comporterà il trasferimento a favore delle società beneficiarie di attività (essenzialmente liquidità e partecipazioni) e passività che saranno trasferite in modo proporzionale rispetto all’attuale partecipazione detenuta dai soci nella scindenda. Anche la proprietà dell’unico bene immobile costituito da … sarà trasferita in modo proporzionale. Viene precisato, inoltre, che per gli obblighi tributari della scindenda, che si estinguerà per effetto dell’operazione, è stata designata la società Beta e, pertanto, in ragione di tale designazione, alla stessa saranno trasferite le risorse finanziarie a tal fine necessarie.
La struttura proprietaria, a seguito del perfezionamento delle descritte operazioni, sarà identica all’attuale assetto societario, con l’unica eccezione che i soci attuali nudi proprietari vedranno le loro partecipazioni detenute in piena proprietà a seguito della rinuncia/segregazione dell’usufrutto da parte di Tizio.
Nel progetto di scissione allegato viene, inoltre, evidenziato come la scissione avverrà senza un concambio ai sensi dell’art. 2506bis del codice civile, né comporterà alcun conguaglio in denaro.
Le perdite fiscali, le eccedenze di interessi passivi temporaneamente indeducibili ai sensi dell’articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), nonché le eccedenze di ACE non ancora dedotte nella determinazione del reddito imponibile della scindenda, eventualmente risultanti alla data di efficacia giuridica della scissione, saranno attribuite alle società beneficiarie secondo il criterio proporzionale previsto dall’articolo 173, comma 4, del Tuir e da questa riportate e utilizzate nei successivi periodi d’imposta, previa verifica delle condizioni richieste dalla disciplina antielusiva specifica prevista dall’articolo 173, comma 10, del Tuir.
A detta degli Istanti, l’operazione di scissione prospettata non determinerà l’emersione di alcun obbligo di rettifica della detrazione Iva in capo alle società beneficiarie, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19bis2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633.
Inoltre, gli Istanti evidenziano che l’operazione di scissione prospettata non è in alcun modo preordinata a successivi atti aventi contenuto realizzativo, né in capo alle società beneficiarie della scissione, né tantomeno in capo ai rispettivi soci, né risulta finalizzata alla creazione di soggetti giuridici che non svolgano un’effettiva attività d’impresa o che, nel breve termine, siano destinati a una liquidazione volontaria, continuando le società beneficiarie, senza soluzione di continuità, l’esercizio della medesima attività d’impresa in precedenza esercitata dalla società scissa.
Il compendio scisso sarà destinato a confluire nelle società beneficiarie allo scopo di consentirle di continuare l’attività d’impresa in precedenza esercitata dalla scissa, permettendo ad ogni gruppo familiare di eseguire le scelte strategiche ed economico-gestionali secondo le modalità ritenute più opportune da ciascuno di essi.
Le riserve in sospensione d’imposta iscritte nell’ultimo bilancio della scindenda, a fronte della rivalutazione degli immobili eseguita nell’esercizio 2008, verranno ricostituite dalle società beneficiarie secondo il criterio proporzionale previsto dall’articolo 173, comma 4, del Tuir, non essendo connesse a specifici elementi patrimoniali trasferiti mediante l’operazione in questione.
L’operazione di scissione è assoggettata all’imposta di registro in misura fissa, pari a euro 200,00, a norma di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera b), della Tariffa, Parte Prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Tur), nonché alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, pari a euro 200,00 ciascuna, a norma di quanto previsto dall’articolo 4 della Tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (Tuic), e dall’articolo 10, comma 2, dello stesso Tuic.
In ragione di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Tusd), la rinuncia al diritto di usufrutto sulle partecipazioni detenute nella scindenda, da parte di Tizio, è assoggettata all’imposta di donazione secondo le aliquote e le franchigie attualmente vigenti, prendendo a riferimento, quale base imponibile, il patrimonio netto contabile della scindenda risultante dalla situazione patrimoniale che sarà approvata dal consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 2501quater del codice civile, in quanto lo stesso risulterà più elevato di quello desumibile dall’ultimo bilancio chiuso al … (in ragione della cessione di una partecipazione avvenuta nel corso del mese di … che ha generato una consistente plusvalenza, non rendendo pertanto più significativo il riferimento al bilancio relativo all’esercizio …).
Da ultimo, viene precisato che la segregazione nel Trust, da parte di Tizio, del diritto di usufrutto da questi detenuto sulla partecipazione che detto Trust possiede in Alfa non sarà soggetta all’imposta di donazione, tenuto conto che il Trust è un soggetto fiscalmente ”opaco” in ragione dell’assenza di un diritto soggettivo a riscuotere i redditi prodotti dal trust da parte del beneficiario, come previsto dall’articolo 15, lettera c), del relativo atto istitutivo, allegato all’istanza.
Tutto quanto sopra considerato, gli Istanti chiedono di conoscere se la prospettata riorganizzazione sia da ritenersi abusiva con riferimento al comparto impositivo dell’Ires., dell’Irap dell’imposizione indiretta sui trasferimenti di aziende e/o di singoli beni (Iva, imposta di registro ed imposte ipotecaria e catastale), nonché degli obblighi gravanti sui sostituti d’imposta, oltre che dell’imposta di donazione.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Gli Istanti ritengono che la prospettata riorganizzazione societaria non costituisca un’operazione posta in essere con finalità abusive ai sensi dell’articolo 10bis della legge n. 212 del 2000.
La prospettata operazione non consente, a detta degli Istanti, di aggirare alcuna norma o principio dell’ordinamento tributario e, quindi, non è finalizzata a conseguire un ”indebito” vantaggio fiscale, in quanto le società beneficiarie della scissione, a seguito del perfezionamento dell’operazione, continuerebbero ad esercitare senza soluzione di continuità la medesima attività d’impresa prima esercitata dalla scissa, tenuto conto delle scelte strategiche ed economico-gestionali ritenute più opportune da ciascun gruppo familiare.
L’immobile … continuerebbe ad essere utilizzato, senza soluzione di continuità, in modo strumentale all’attività d’impresa nei fatti esercitata.
I valori mobiliari continuerebbero a essere utilizzati, senza soluzione di continuità, in modo strumentale all’attività d’impresa nei fatti esercitata, con finalità di gestione ed amministrazione in proprio degli stessi orientata al conseguimento di margini di profitto.
Le risorse finanziarie disponibili per ciascuna delle società beneficiarie a seguito del perfezionamento dell’operazione continuerebbero a essere dalle stesse utilizzate senza soluzione di continuità in modo strumentale all’attività d’impresa nei fatti esercitata, per gli investimenti ritenuti più appropriati da ciascuno dei gruppi familiari.
In tal senso non sarebbe riscontrabile né in capo alla Società scindenda, né in capo alle beneficiarie della scissione, alcuna fattispecie che possa essere astrattamente assimilata a un’ipotesi di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa; ciò, sia per quanto concerne gli elementi del compendio patrimoniale trasferito alla società Beta, sia per gli elementi del compendio patrimoniale trasferito alla società Gamma.
L’operazione di scissione che la Società intenderebbe perfezionare non rappresenta quindi ”[…] solo la prima fase di un più complesso disegno unitario volto alla creazione di società ”contenitore” (di immobili, di azienda, ecc.) e alla successiva cessione delle partecipazioni da parte dei soci persone fisiche, con l’esclusivo fine di spostare la tassazione dai beni di primo grado (i.e., gli immobili, ecc.) di beni di secondo grado (i.e. titoli partecipativi) soggetti a un più mite regime impositivo (capital gain)”.
Allo stesso modo, l’operazione di scissione che la Società intenderebbe perfezionare non è, ”[…] di fatto, volta all’assegnazione dei beni della scissa o della beneficiaria attraverso la formale attribuzione dei medesimi a società di ”mero godimento”, non connotate da alcuna operatività, al solo scopo di rinviare sine die la tassazione delle plusvalenze latenti sui beni trasferiti usufruendo del regime di neutralità fiscale”;
Inoltre, l’operazione oggetto della presente istanza di interpello non è priva di ”sostanza economica”. Infatti la descritta operazione di rinuncia a favore dei nudi proprietari, da parte di Tizio, del diritto di usufrutto da questi detenuto sulle partecipazioni nella società Alfa, e di scissione totale di tipo asimmetrico di detta Società a beneficio di due società di recente costituzione consente di dare risposta ai seguenti obiettivi: completare il passaggio generazionale a beneficio dei propri figli, già avviato da tempo da parte di Tizio; ovviare alla crescente divergenza negli obiettivi strategico-imprenditoriali e negli interessi sociali perseguiti da taluni soci della scindenda; pervenire a due entità autonome, garantendo la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell’attività d’impresa ritenuta strategica da parte di ciascuno dei rami familiari in lite.
Tali conclusioni devono ritenersi valide, anche ai fini dell’imposta di donazione, non essendo ravvisabile il conseguimento di un vantaggio fiscale, benché meno di tipo indebito, considerato che detta imposta verrebbe liquidata e corrisposta sulla base della situazione patrimoniale che sarà approvata dal consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 2501quater del Codice civile, dalla quale emergerà un patrimonio netto maggiore di quello desumibile dal bilancio chiuso al …, in ragione della cessione di una partecipazione avvenuta nel corso del mese di … che ha generato una consistente plusvalenza, finendo così per assoggettare la rinuncia, a titolo gratuito, al diritto di usufrutto a una maggiore imposta di donazione di quella che sarebbe stata dovuta ove l’operazione non fosse posta in essere.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Con l’istanza in oggetto, presentata ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera c), della legge n.212 del 2000, gli Istanti chiedono il parere in ordine all’eventuale abusività, ai sensi dell’articolo 10bis della legge citata, di un’operazione di riorganizzazione degli assetti societari da attuarsi in più fasi.
Il progetto di riorganizzazione rappresentato consiste nella scissione totale di Alfa a beneficio di due società di nuova costituzione, Beta e Gamma, le cui compagini sociali saranno rispettivamente rappresentate da Caio e dalla società Delta (soci esclusivi di Beta, società a cui sarà assegnato il 44,47% del patrimonio della scissa) da un lato, e da Mevia, da Calpurnia e dal Trust dall’atro (soci esclusivi di Gamma, società a cui sarà assegnato il 55,53% del patrimonio della scissa) dall’altro.
Contrariamente a quanto sostenuto dagli Istanti, detta scissione totale sarà non proporzionale in quanto i Soci della scissa non parteciperanno nella stessa proporzione originaria a tutte le società beneficiarie.
Prima di perfezionare l’atto di scissione, il socio Tizio intende rinunciare, a favore dei nudi proprietari, al diritto di usufrutto dallo stesso detenuto sulle quote di partecipazione in Alfa.
Ciò posto, si ricorda che per richiedere il parere dell’Agenzia delle entrate in ordine all’abusività di una determinata operazione o fattispecie, le istanze di interpello, come specificato con la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, debbono, fra l’altro, indicare il settore impositivo rispetto al quale l’operazione pone il dubbio applicativo e le puntuali norme di riferimento, comprese quelle passibili di una contestazione in termini di abuso del diritto con riferimento all’operazione prospettata.
Tenuto conto di quanto indicato dagli istanti, in relazione al comparto dell’Ires e dell’Irap, si osserva quanto segue.
Preliminarmente, si osserva che la prospettata operazione di scissione è in una fase embrionale, risultando ancora da realizzare i vari adempimenti civilistici e contabili. Il presente parere prescinde, pertanto, dalla correttezza delle valutazioni e/o quantificazioni contabili e fiscali da operare nell’ambito e per effetto della stessa operazione straordinaria rappresentata in istanza, suscettibili di essere verificate nelle competenti sedi accertative.
Premesso quanto sopra, sotto il profilo della disciplina antiabuso si svolgono le seguenti osservazioni.
In linea di principio, l’operazione di scissione, anche non proporzionale (cfr. risoluzione n. 56/E del 22 marzo 2007 e Parere del Comitato Consultivo per l’applicazione delle norme antielusive n. 5 del 24 febbraio 2005) è fiscalmente neutrale, ai sensi dell’articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) e il passaggio del patrimonio della società scissa ad una o più società beneficiarie, che non usufruiscano di un sistema di tassazione agevolato, non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa.
In particolare, i plusvalori relativi ai componenti patrimoniali trasferiti dalla società scissa alle società beneficiarie, mantenuti provvisoriamente latenti dall’operazione in argomento, concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti al momento in cui i beni fuoriusciranno dalla cerchia dei beni relativi all’impresa, ossia, verranno ceduti a titolo oneroso, diverranno oggetto di risarcimento (anche in forma assicurativa) per la loro perdita o danneggiamento, verranno assegnati ai soci, ovvero destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Nel caso rappresentato, verranno trasferiti alle società beneficiarie, per il tramite della scissione, attività (essenzialmente liquidità e partecipazioni, oltre che un immobile) e passività della scissa, in modo proporzionale rispetto all’attuale partecipazione detenuta dai soci nella scindenda.
Sulla base dell’analisi del contenuto dell’istanza di interpello e della volontà dichiarata nella stessa, si ritiene che l’operazione di scissione societaria prospettata non comporti il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio di disposizioni fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario. Con riguardo alle due beneficiarie, permanendo il regime del reddito d’impresa, si osserva una continuità nei valori fiscali, di modo tale per cui la tassazione sui plusvalori degli asset della scindenda resterà latente in capo alle beneficiarie e, dunque, rinviata al successivo realizzo.
Affinché non siano ravvisabili profili elusivi, peraltro, è necessario che la scissione non sia, di fatto, volta a surrogare lo scioglimento del vincolo societario da parte dei soci (o di alcuno di essi) e l’assegnazione agli stessi del patrimonio aziendale imponibile ai sensi dell’articolo 86, comma 1, lettera c), e comma 3, del Tuir attraverso la formale attribuzione dei relativi beni a società di ”mero godimento”, non connotate da alcuna operatività, al solo scopo di rinviare sine die la tassazione delle plusvalenze latenti sui beni trasferiti usufruendo del regime di neutralità fiscale.
In altre parole, condizione essenziale è che la scissione si caratterizzi come operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all’effettiva continuazione dell’attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante all’operazione, con l’impiego nel caso specifico, anche delle risorse finanziarie messe a disposizione di ciascuna beneficiaria che, come sostenuto nell’istanza di interpello, «continuerebbero ad essere utilizzate in modo strumentale all’attività d’impresa nei fatti esercitata per gli investimenti ritenuti più appropriati da ciascuno dei gruppi familiari».
Ad ogni modo, il giudizio favorevole circa la fattispecie rappresentata deve ritenersi, altresì, subordinato alla condizione che nessun asset societario, frutto degli investimenti operati con la ”liquidità”, sia impiegato per raggiungere obiettivi esclusivamente personali oppure familiari o, in generale, estranei ad un contesto imprenditoriale, e che da ciascuna società post-scissione non provengano flussi finanziari, diversi dai dividendi, a favore dei rispettivi soci (per esempio, a titolo di prestito/garanzia). In definitiva, rileva il principio per cui le finalità perseguite attraverso la scissione rappresentata muovono da interessi propri delle società coinvolte e non da interessi dei singoli soci.
Ciò posto, nel caso in esame, non sembra ravvisarsi, prima facie, la volontà di distogliere le risorse finanziarie/disponibilità liquide dall’attività d’impresa, dal momento che ciascuna società coinvolta nell’operazione (ossia, le due beneficiarie), in base a quanto emerge dall’istanza di interpello, continuerà a svolgere la propria attività e che, nell’istanza di interpello, non si fa menzione di eventuali operazioni di finanziamento o di garanzia nei confronti dei rispettivi soci.
Inoltre, gli Istanti dichiarano che «l’operazione di scissione prospettata […] non è in alcun modo preordinata a successivi atti aventi contenuto realizzativo, né in capo alle società beneficiarie della scissione, né tantomeno in capo ai rispettivi soci».
Con riferimento all’unico immobile scisso, …, gli Istanti affermano che lo stesso continuerà ad essere utilizzato in modo strumentale all’attività d’impresa nei fatti esercitata.
A tal proposito, nel bilancio al …, si legge detta «struttura è chiusa dall’estate scorsa e sono stati definiti i termini di rilascio con il precedente gestore. L’immobile è stato posto in vendita».
Pertanto, sembrerebbe potersi escludere un utilizzo diverso da quello imprenditoriale dello stesso, anche avuto riguardo al tipo di attività (gestione immobiliare) esercitata da gran parte delle società del gruppo.
Ciò detto, anche con riferimento alla scissione di detto asset, non si ravvede aggiramento sempre a condizione che, come detto, l’immobile trasferito alle beneficiarie non venga distolto dall’attività d’impresa (destinandolo all’uso personale o familiare dei soci o comunque ad impieghi estranei all’esercizio di attività imprenditoriali), ma sia utilizzato per esercitare l’attività immobiliare a cui, come risulterebbe dalla nota integrativa del bilancio … su citata, era precedentemente destinato o alla cessione a terzi a valori congrui.
Sulla base delle considerazioni sin qui svolte e nei limiti dei soli fatti esposti dagli Istanti, la scrivente ritiene che l’operazione di riorganizzazione societaria rappresentata non presenti profili di abuso, nel presupposto che siano rispettate tutte le condizioni prima richiamate necessarie ad escluderli.
Non sussistendo alcun elemento di indebito vantaggio fiscale, non si prosegue nel riscontro degli altri elementi costitutivi dell’abuso.
Si precisa che, in merito alla presenza, nel bilancio delle società scindenda, di riserve in sospensione d’imposta, si ricorda che il comma 9 dell’articolo 173 del Tuir disciplina obblighi e modalità di ricostituzione delle riserve in sede di scissione.
In particolare, il suddetto comma dispone che le riserve in sospensione d’imposta iscritte nell’ultimo bilancio della società scissa debbono essere ricostituite dalle beneficiarie secondo le quote proporzionali indicate al comma 4 del medesimo articolo 173 (vale a dire, ”in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste”). Se la sospensione d’imposta dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della società scissa, le riserve debbono essere ricostituite dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi.
Inoltre, si ricorda che, ai fini fiscali, la composizione del patrimonio netto (che residua dopo la ricostituzione delle riserve in sospensione d’imposta) destinato alle società beneficiarie dovrà rispecchiare, percentualmente, la natura di capitale e/o di riserve di utili esistenti nella scissa antecedentemente l’operazione di scissione, ai sensi dell’art. 173, comma 9 del Tuir, che rinvia all’art. 172, commi 5 e 6 del Tuir. In altri termini, dal punto di vista fiscale, il patrimonio netto attribuito alle società beneficiarie dovrà considerarsi formato nel rispetto della natura (capitale o utile) delle poste di patrimonio netto presenti nella società scindenda e nelle medesime proporzioni.
Da ultimo, la scrivente ritiene di dover precisare, per completezza, che la scissione è, di regola, neutrale anche per i soci, dato che ”il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze, né conseguimento di ricavi per i soci della società scissa, fatta salva l’applicazione, in caso di conguaglio, dell’art. 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli artt. 58 e 87” (Cfr., articolo 173, comma 3, del Tuir).
Si osserva, altresì, che spesso la non proporzionalità dell’operazione non consente a ciascun socio di ottenere una partecipazione avente il medesimo valore economico di quella precedentemente detenuta e gli eventuali ”ristori”, cioè somme di denaro o beni normalmente richiesti da chi subisce il pregiudizio dei propri interessi economici, costituiscono proventi per il percettore, da assoggettare ad imposizione ordinaria.
A tale principio dovranno, dunque, conformarsi i soci delle società coinvolte nella prospettata operazione di scissione nell’eventualità in cui gli stessi dovessero percepire delle somme e/o essere destinatari di altre attribuzioni patrimoniali, necessarie affinché la detta scissione sia attuata in coerenza con quanto affermato nell’istanza in maniera tale che alle beneficiarie venga assegnata una quota di patrimonio che, dal punto di vista economico, abbia un valore proporzionale alla partecipazione posseduta nella scissa (44,47% per quanto riguarda il ramo di famiglia A e 55,53% per quanto riguarda il ramo di famiglia B).
Si precisa in ogni caso che il presente parere non riguarda gli aspetti relativi ai riflessi dell’operazione di riorganizzazione prospettata per la fiscalità diretta dei soci persone fisiche di Alfa, atteso che l’istanza non richiede la valutazione antiabuso in relazione al comparto impositivo dell’Irpef.
Con riguardo al comparto dell’Iva, ai fini della valutazione antiabuso, si osserva quanto segue.
Dal punto di vista del regime Iva applicabile, si fa presente che la lettera f), dell’articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 esclude dal campo di applicazione del tributo i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società.
In particolare, deve trattarsi di beni trasferiti non semplicemente ”in occasione” di una data operazione di ristrutturazione aziendale, ma in modo funzionale alla medesima operazione.
Tale possibilità è ammessa per agevolare i trasferimenti di imprese o di parti di imprese, semplificandoli ed evitando di gravare la tesoreria del beneficiario di un onere fiscale smisurato, che sarebbe, in ogni caso, recuperato ulteriormente mediante detrazione dell’Iva versata a monte.
Affinché non siano ravvisabili profili elusivi, ai fini Iva, occorre che le descritte operazioni non siano, di fatto, volte alla mera assegnazione dei beni della società scissa attraverso la formale attribuzione dei medesimi a società di ”mero godimento”, non connotate da alcuna operatività, al solo scopo di usufruire del regime di neutralità fiscale, ma occorre che le operazioni determinino, nel complesso, una riorganizzazione aziendale finalizzata all’effettiva continuazione dell’attività d’impresa da parte delle società beneficiarie della scissione.
Ciò posto, riguardo al caso in esame, qualora non si configuri un’ipotesi di assegnazione di beni ai soci nei termini anzidetti e purché le due società nascenti continuino a essere pienamente operative, non sembrano ravvisabili profili elusivi nella complessiva operazione di ristrutturazione aziendale.
Si evidenzia, inoltre, che, in assenza di alcun corrispettivo, la rinuncia da parte di Tizio all’usufrutto sulle quote di partecipazione, cui consegue la riespansione del diritto di proprietà in capo ai nudi proprietari, non assume profili di rilievo ai fini Iva.
Da ultimo, ai fini che qui interessano, corre l’obbligo di rappresentare che l’articolo 19bis2, comma 7, del dPR n. 633 del 1972, obbliga le società beneficiarie della scissione ad effettuare la rettifica della detrazione Iva, qualora ne ricorrano i presupposti.
La norma citata dispone, infatti, che ”Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di fusione, di scissione, di cessione o conferimento di aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla società incorporata o dalle società partecipanti alla fusione, dalla società scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche”.
Con riguardo alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, si ritiene che l’operazione prospettata non configuri una fattispecie di abuso del diritto, poiché non comporta un vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio di disposizioni fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.
Al riguardo, richiamando quanto precedentemente argomentato in relazione al comparto Iva, in virtù del principio c.d. di alternatività Iva/registro di cui all’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Tur), alla scissione trova applicazione l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), della Tariffa, Parte Prima, allegata al medesimo Tur.
Anche le imposte ipotecaria e catastale saranno applicate in misura fissa ai sensi rispettivamente dell’articolo 4 della Tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (Tuic), e dell’articolo 10, comma 2 del medesimo decreto.
Anche con riferimento all’imposta di donazione, si ritiene che l’operazione prospettata non configuri un’ipotesi di abuso del diritto, non comportando un vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio di disposizioni fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario, in coerenza con l’esigenza dichiarata nell’istanza di completare il passaggio generazionale delle partecipazioni societarie da parte del genitore a beneficio dei propri figli.
Al riguardo, si osserva che, secondo quanto rappresentato nell’istanza, la rinuncia da parte di Tizio all’usufrutto sulle quote di partecipazione, cui consegue la riespansione del diritto di proprietà in capo ai nudi proprietari, avviene in assenza di corrispettivo e pertanto costituisce il presupposto per l’applicazione dell’imposta di donazione ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Tusd).
Nel caso di specie, l’imposta di donazione sarà determinata secondo quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, lett. b), del Tusd, ovvero prendendo a riferimento quale base imponibile il valore del patrimonio netto contabile della società scissa risultante dall’ultimo bilancio pubblicato e tenendo conto dei mutamenti sopraggiunti.
Ai fini della liquidazione della predetta imposta si applicheranno le aliquote e le franchigie previste dall’articolo 2, comma 49 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, tenendo conto della disposizione di cui all’articolo 57, comma 1 del Tusd ai fini della corretta determinazione della franchigia utilizzabile (c.d. coacervo donativo).
Con riferimento alla quota del diritto di usufrutto che Tizio intende apportare al Trust, ai fini della corretta applicazione dell’imposta di donazione, si rinvia alle indicazioni fornite con la circolare 20 ottobre 2022, n. 34/E.
Il presente parere viene reso sulla base dei fatti, dei dati e degli elementi prima esaminati, assunti acriticamente così come esposti nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta realizzazione, ed esula, altresì, da ogni valutazione circa la verifica in concreto della qualificazione del Trust e della natura commerciale o non commerciale dell’attività esercitata dallo stesso.
Resta impregiudicato, ai sensi dell’articolo 10bis della legge n. 212 del 2000, ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario delle operazioni descritto in interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dall’Istante, possa condurre ad identificare un diverso censurabile disegno abusivo.
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