La Corte di Cassazione sez. Tributaria con la sentenza n. 24022 del 23 ottobre 2013 intervenendo in tema di detrazione IVA ha affermato che il diritto alla detrazione è condizionato inderogabilmente al possesso di una fattura redatta ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 3 della direttiva stessa ovvero – nel caso di cui alle lettere b), c), d) ed e) – di un documento contabile che abbia analoghi requisiti o che sia conforme alle prescrizioni impartite dalla stato membro.
La vicenda ha avuto origine a seguito di un controllo fiscale nei confronti di una società a cui erano state contestate la detrazione IVA concernente una fattura emessa dalla C., in quanto non risultava giustificato l’intero pagamento nonché la mancata emissione di autofattura in relazione a fatture ricevute dalla società K.P.A., per complessive lire 360 milioni. A seguito di tale contestazione alla società fù notificato un avviso di accertamento per il recupero dell’IVA.
Avverso tale atto impositivo la società contribuente proponeva ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale che ritenne dovute soltanto le sanzioni per la mancata emissione dell’autofattura. Avverso la decisione del giudice di prime cure venne proposto ricorso alla Commissione Tributaria Regionale che confermava la sentenza di primo grado, ritenendo, quanto al primo rilievo, che la società avesse sufficientemente provato con la lettera della C. che l’importo contestato riguardasse una provvigione pagata alla C. per la cessione del cliente G. e, quanto al secondo rilievo, che la neutralità dell’operazione, concernente un acquisto intracomunitario, determinasse la natura meramente formale delle violazioni degli obblighi d’integrazione e di registrazione delle fatture in contestazione.
Impugnava, l’Agenzia delle Entrate, la sentenza dei giudici di appello per la sua cassazione inanzi alla Corte Suprema, basando il ricorso su sette motivi di doglianza.
Gli Ermellini accoglievano solo alcuni dei motivi di doglianza. I giudici di legittimità hanno ritenuto infondato il primo, il secondo, il quarto ed il sesto motivo di ricorso.
In merito al terzo motivo di doglianza la Corte Suprema ritiene fondata la doglianza affermando che la sentenza è priva di adeguata esplicazione del percorso logico seguito, mediante l’indicazione del contenuto della lettera e l’indicazione degli elementi valorizzati per la sua valutazione.
Per quanto concerne la doglianza relativa al recupero dell’IVA, quinto e settimo motivo di censura, la Corte di Cassazione esaminandoli congiuntamente li ha ritenuti meritevoli di accoglimento. Dopo una breve illustrazione della normativa, applicabile ratione temporis, sia europea che nazionale affermando che “Occorre quindi tenere preliminarmente per fermo che le operazioni intracomunitarie di cui qui si parla sono operazioni soggette ad imposta e quindi soggette ai relativi obblighi. La cosiddetta autofatturazione (o, ricorrendone i presupposti, la numerazione e l’integrazione della fattura ricevuta dal fornitore estero senza indicazione dell’IVA) si traduce nell’assunzione dell’obbligo dell’imposta da parte del cessionario; tale assunzione del debito di imposta determina – secondo le regole generali – il diritto del medesimo cessionario alla detrazione del corrispondente importo. In questi casi, l’annotazione sul libro delle fatture emesse vale in luogo del pagamento dell’imposta in dogana; il debito IVA che scaturisce dall’annotazione sull’autofattura è, però, neutralizzato dall’annotazione nel registro degli acquisti, cui corrisponde il diritto alla correlativa detrazione e che equivale all’annotazione della bolletta doganale (articoli 44, 45 e 46 del decreto legge 30 agosto 1993, numero 331, convertito con legge 29 ottobre 1993, numero 427).
Senza la suddetta assunzione del debito di impesta, la detrazione non sarebbe neppure concepibile, poiché mancherebbe di oggetto: non ha senso, infatti, ipotizzare la detrazione di quanto non si sia pagato c non si sia assunto l’obbligo di pagare, come chiaramente ed inderogabilmente stabilisce il già citato articolo 17, n. 2, lettere a) e b) e seguenti.”
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