La Corte di Cassazione sezione Tributaria con la sentenza n. 24000 depositata il 23 ottobre 2013 intervenendo in tema di IVA ed operazioni intracomunitarie ha statuito che l’operazione intercorrente tra la mandante italiana e la mandataria senza rappresentanza londinese, in ambito pubblicitario, si configurava come prestazione di servizi pubblicitari resa dall’operatore nazionale ad un soggetto comunitario, con conseguente insussistenza del requisito territoriale, trattandosi di prestazioni effettuate all’estero, e la non imponibilità ai fini IVA dell’operazione
La vicenda ha riguardato una società a cui veniva notificato un avviso di accertamento emesso sulla base di un processo verbale di constatazione che riguardava la contestazione dell’omessa autofatturazione da parte della M., ai sensi del 3° comma dell’art.17 DPR 633/1972, di “operazioni intracomunitarie” relative a prestazioni di servizi, utilizzate in Italia e fornite da aziende estere (una con sede a Londra ed altra con sede negli Stati Uniti d’America), che non avevano stabile organizzazione in Italia, operazioni identificabili, secondo l’Ufficio erariale, rispettivamente, in “prestazioni pubblicitarie” e “fornitura di sito web” e quindi rientranti nella deroga al principio generale di territorialità, all’epoca vigente, di cui al 4° comma dell’art.7 DPR 633/1972, avendo invece la M. registrato le operazioni in esenzione di imposta, ai sensi dell’art.7 3° comma DPR 633/1972, ritenendo, in particolare, le operazioni trasfrontaliere imponibilili ai fini IVA, non in Italia, per carenza del requisito della territorialità, ma nei distinti Paesi di origine delle prestazioni, in base alla residenza fiscale dei prestatori di servizi, secondo la regola, all’epoca, generale, nonché la contestazione circa l’indebita detrazione dell’IVA per € 1.074,23, per l’anno 2000, relativamente alla registrazione di una fattura per il servizio di banqueting, organizzato in occasione di un briefing.
Avverso tale atto impositivo il contribuente ricorreva inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale che accoglieva solo parzialmente, riducendo l’imposta accertata e le sanzioni, le doglianze del contribuente ricorrente. Contro la sentenza dei giudici di prime cure veniva proposto, dal contribuente, ricorso principale alla Commissione Tributaria Regionale che respingeva sia il ricorso principale che quello incidentale, proposto dall’Amministrazione Finanziaria.
In particolare rilevano i giudici della CTR che “le prestazioni rese dalla M., in esecuzione “di un mandato di agenzia avente ad oggetto il procacciare ordini e lavori in relazione ad alcune attività specificamente indicate”, attività non “pubblicitarie” in senso stretto, ma aventi il carattere di “intermediazione diretta a procurare affari nel settore pubblicitario”, fossero “assimilabili all’attività di intermediazione” e quindi rientrassero nella lett.d) del 4° comma dell’art.7 citato, non avendo il legislatore italiano, nell’adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria, previsto che “l’attività venisse svolta da intermediari in nome e per conto altrui”.
La società contribuente avverso tale sentenza ha promosso ricorso per cassazione deducendo tre motivi di doglianza.
Gli Ermellini accolgo il ricorso ritenendo fondate le motivazioni del ricorrente. Infatti i giudice Supremi dopo aver definito il quadro normativo, vigente ratione temporis, con riguardo alle disposizioni comunitarie richiamando un principio di diritto statuito dalla Corte di Giustizia secondo cui “non soltanto alle prestazioni pubblicitarie fornite direttamente e fatturate dal prestatore di servizi ad un utente pubblicitario soggetto passivo, ma anche a prestazioni fornite indirettamente all’utente pubblicitario e fatturate ad un terzo che le fattura a sua volta all’utente stesso.” (cfr. anche sentenza C-01/08 del 19 febbraio 2009: “in un caso di prestazioni di servizi indiretti, come quello controverso nella causa principale, che comportano un primo prestatore di servizi, un destinatario intermedio e un committente di pubblicità che riceve prestazioni di servizi dal destinatario intermedio, occorre esaminare separatamente l’operazione di prestazioni di servizi fornita dal primo prestatore al destinatario intermedio, al fine di determinare il luogo d’imposizione di tale operazione””) . Il criterio speciale di localizzazione delle prestazioni di servizi di cui al par.2, quali, ad es., quelle pubblicitarie si applica dunque non solo a quelle fornite direttamente e fatturate dal prestatore di servizi ad un committente di pubblicità, ma anche alle prestazioni fatturate ad un intermediario, che poi le fattura, a sua volta, al committente stessa. Passando invece all’esame della normativa nazionale, la sesta direttiva è stata trasposta nel diritto italiano con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.
Mentre in riferimento al terzo motivo di doglianza, riguardante la detraibilità dell’IVA, i giudici di legittimità affermano che “l’inerenza, che traduce l’appena riferito concetto, esige che, rispetto all’ Iva sulle operazioni attive, resti detraibile esclusivamente l’imposta relativa all’acquisto di beni necessari per l’esercizio vero e proprio dell’impresa (cfr. Cass. n. 3706/2010; n. 3518/2006; n. 5599/2003; n. 2729/2001, n. 4517/2000, n. 236/1999), effettivamente destinati, cioè, dall’imprenditore alla realizzazione degli scopi produttivi programmati; in guisa tale che il requisito della “inerenza” all’esercizio d’impresa deve essere identificato non già da un generico riferimento a futuri proficui rapporti d’affari, sebbene sulla base del raffronto tra l’operazione passiva e quelle attive, dovendo risultare assolta la prova – a onere dell’imprenditore – della strumentalità della prima rispetto alle seconde. Può in questo senso confermarsi che, per il riconoscimento del diritto alla detrazione, l’inerenza va intesa alla luce del nesso dì strumentalità del bene rispetto alla specifica attività d’impresa; cosicché, stante l’inesistenza di deroghe ai comuni criteri in tema di onere della prova (v. Cass. n. 7344/2011; n. 3706/2010; n. 16730/2008; n. 11765/2008), la relativa dimostrazione si impone a carico dell’interessato(Cass.19865/2012).”
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