AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 17 luglio 2019, n. 256
Operazioni non imponibili ai fini dell’IVA ai sensi dell’articolo 72, comma 1, della lettera f) DPR 26 ottobre 1972, n. 633 – Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istituto ALFA, ente pubblico di ricerca ad ordinamento speciale, soggetto alla vigilanza del Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR), ha sottoscritto, in data 10 dicembre 2015, con l’Organizzazione BETA, un accordo finalizzato alla realizzazione del modulo di ottica adattiva denominato “GAMMA”, intervento che si colloca nell’ambito del Progetto Intergovernativo “OMEGA”, collocato a sua volta nell’accordo tra il Governo della Repubblica del Cile ed BETA finalizzato alla creazione di un osservatorio astronomico in Cile.
Sottoscrivendo l’accordo, l’ALFA, quale soggetto capofila del gruppo di ricerca costituito con un ente di ricerca francese, si impegna a progettare, costruire ed integrare il predetto modulo, mentre BETA si impregna a garantirne la copertura dei costi mediante l’erogazione a favore di ALFA di apposita contribuzione.
BETA, organismo europeo istituito nel 1962, cui l’Italia ha aderito nel 1982, rientra nel novero delle organizzazioni internazionali di cui all’articolo 151, paragrafo 1, lett. b) della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio e gode del regime di non imponibilità IVA per gli acquisti di beni e servizi connessi all’esercizio delle funzioni per cui è istituito, sicché, nel predisporre il piano dei costi per la realizzazione del suddetto progetto, BETA non considera il peso dell’IVA.
Tenuto conto di tale circostanza, l’ALFA chiede di conoscere se agli acquisti di beni e servizi sostenuti per la realizzazione del citato modulo si applichi il regime di non imponibilità IVA previsto dall’articolo 72, comma 1, lettera f), del d.P.R. 26 ottobre 1972, per “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da quelli di cui alla lettera c), nonché dei membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede”.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
ALFA ritiene che agli acquisti di beni e servizi funzionali alla realizzazione del predetto modulo possa applicarsi il regime di non imponibilità in esame, “nella misura in cui ALFA deve essere considerato membro” di BETA, organizzazione alla quale sarebbe riconosciuto tale diritto (cfr. certificato in data 14 gennaio 2016).
Al riguardo, nell’istanza si evidenzia che:
– l’Italia è membro di BETA, in quanto ha aderito alla Convenzione istitutiva della suddetta organizzazione;
– il Presidente pro-tempore di ALFA è componente del Consiglio di BETA che, ai sensi dell’articolo V della Convenzione istitutiva, è composto di due delegati per ogni Stato Membro, almeno uno dei quali astronomo.
In altri termini, secondo l’istante, il regime di non imponibilità, che spetterebbe agli acquisti effettuati dall’Italia in qualità di “membro” di BETA, dovrebbe estendersi a quelli effettuati da ALFA.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 72, comma 1, lett. f) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito anche, Decreto IVA) prevede un regime di non imponibilità per “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da quelli di cui alla lettera c), nonché dei membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede”.
Tale norma trova la sua matrice nell’articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva 2006/112/CE, ai sensi della quale gli Stati membri esentano “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinate alle organizzazioni internazionali riconosciute come tali dalle autorità pubbliche dello Stato membro ospitante e ai membri di tali organizzazioni, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organizzazioni o dagli accordi di sede”.
Giusto il disposto di cui all’articolo 72, comma 1, lett. f) del Decreto IVA la non imponibilità sul valore aggiunto si estende anche agli acquisti effettuati dai “membri” della medesima organizzazione internazionale.
Nel caso di specie, BETA è un’organizzazione europea intergovernativa, istituita con Convenzione sottoscritta, in data 5 ottobre 1962, da Belgio, Francia, Germania, Olanda e Svezia, di cui l’Italia è divenuta membro successivamente, ratificando, con la legge 10 marzo 1982, n. 127, le note di adesione alla Convenzione suddetta nonché il protocollo relativo ai privilegi e alle immunità firmato a Parigi il 12 luglio 1974.
Nel novero dei privilegi può essere ricondotto il regime IVA degli acquisti per le attività ufficiali di BETA, come declinato dall’articolo 3 della citata legge n. 127 del 1982, che rende effettiva la operatività nel territorio dello Stato italiano della previsione di cui all’articolo 72, comma 1, lett. f) del Decreto IVA.
Pertanto, sotto il profilo soggettivo, gli acquisti di beni e servizi strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali di BETA, come richiesto dal sopra citato articolo 3 della legge n. 127 del 1982, se effettuati da BETA o dall’Italia (in qualità di suo membro), godono del regime di non imponibilità ai fini IVA previsto dal citato articolo 72, comma 1, lett. f).
Inoltre, la realizzazione del modulo di ottica adattiva GAMMA – progetto che vede impegnati ALFA e un ente di ricerca francese, quali partners – integra una fase di attuazione del Progetto Intergovernativo OMEGA per la realizzazione di un osservatorio astronomico in Cile, approvato nel 2012, in seno al Consiglio di BETA e, pertanto, risulta riconducibile all’esercizio delle funzioni istituzionali proprie di BETA.
Al riguardo, è opportuno rilevare che scopo istituzionale di BETA è promuovere ed organizzare la cooperazione tra Stati nella ricerca astronomica, fornendo ad astronomi e astrofisici strutture all’avanguardia che permettano loro di svolgere ricerca di primo piano nelle migliori condizioni possibili con il contributo finanziario degli Stati partecipanti.
Sul punto, la Convenzione istitutiva stabilisce che “uno Stato non ha il diritto di partecipare alle attività alle quali non ha contribuito finanziariamente” (art. VII), e “gli Stati che non avessero approvato un programma supplementare, non sono tenuti a contribuire all’esecuzione dello stesso” (art. II).
In ragione dello scopo perseguito, per espressa previsione della Convezione istitutiva, ogni Stato membro deve essere rappresentato, in seno all’organo decisionale di BETA (il Consiglio), da un astronomo, dunque, da un componente con specifiche competenze tecniche e da un secondo membro che l’Italia sceglie comunque tra gli addetti scientifici nel mondo, attivi presso le Sedi diplomatiche italiane all’estero.
La scelta dell’astronomo, rappresentante dello Stato nel Consiglio di BETA, ricade sul Presidente pro-tempore di ALFA, che riveste la posizione di Delegato del Ministero dell’Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (cfr. atto di nomina – MAECI, prot. n. 21444 del 3 febbraio 2016; nota MAECI, prot. 74397 del 24 aprile 2019; nota Ambasciata d’Italia a Berlino, prot. 373 del 9 febbraio 2016).
In tale contesto, ALFA è un ente di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, istituito dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296, le cui prerogative sono definite dal decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138, soggetto alla vigilanza MIUR “e ne è l’ente nazionale di riferimento nei campi di propria competenza”.
I componenti del Consiglio di Amministrazione di ALFA, ai sensi dell’articolo 6, par. 5 dello Statuto, nominati con decreto emanato dal MIUR, sono così composti: tre, tra i quali il Presidente, di designazione governativa e vengono scelti da persone di alta qualificazione scientifica e manageriale; due indicati dal personale tramite apposito procedimento elettorale o regolamento di riferimento da parte della comunità scientifica.
Conformemente a quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, lett. c), del citato decreto legislativo n. 138 del 2003, in base all’articolo 2, par. 1, lett. c), dello Statuto, ALFA promuove, sostiene e coordina la partecipazione e/o l’adesione italiana ad organismi, progetti e iniziative europei o internazionali, assicurando una presenza qualificata nei campi di propria competenza.
In proposito, si osserva che, secondo le previsioni dell’articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 138 del 2003, l’Ente, nel rispetto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale e internazionale e delle linee di indirizzo definite dal MIUR, promuove, sostiene e coordina la partecipazione e/o l’adesione italiana a organismi, iniziative e progetti europei o internazionali, assicurando una presenza qualificata nei campi di propria competenza, utilizzando, su richiesta delle attività governative, conoscenze e competenze scientifiche e garantendo la collaborazione con enti e istituzioni di altri Paesi recepite [(cfr. anche, articolo 2, comma 1, lettera c), Statuto ].
Sulla base delle previsioni normative e statutarie, l’ente di ricerca istante appare soggetto idoneo a rappresentare le istanze tecniche e scientifiche dell’Italia in campo astronomico che, attraverso la partecipazione a BETA, mira a garantirsi l’accesso ad infrastrutture di grande rilevanza economica, la cui realizzazione richiede l’impiego di cospicue risorse finanziarie.
Del resto, per l’attuazione del modulo di ottica adattiva GAMMA, ALFA riceve un finanziamento da parte di BETA, organizzazione la cui operatività è, peraltro, garantita dai contributi finanziari degli Stati membri, che si caratterizzano per la destinazione vincolata.
Secondo quanto rappresentato, dunque, l’Italia, per la parte scientifica, assicura la propria partecipazione a BETA tramite ALFA.
Sulla base di quanto precede, si ritiene che agli acquisti effettuati da ALFA, in attuazione dell’accordo sottoscritto con BETA, possa applicarsi il regime di non imponibilità ai fini IVA di cui all’articolo 72, comma 1, lett. f) del Decreto IVA.
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