L’ordinanza n. 26374 del 30 settembre 2025 della Corte di Cassazione, sezione tributaria, si inserisce nel consolidato filone giurisprudenziale concernente le operazioni soggettivamente inesistenti, con particolare riferimento alla prova della consapevolezza del contribuente e ai limiti del disconoscimento della deducibilità dei costi e della detrazione IVA.

La decisione riafferma con particolare nettezza due assi portanti:

  1. l’onere probatorio iniziale grava sull’amministrazione finanziaria;

  2. solo in un secondo momento si trasferisce al contribuente, chiamato a dimostrare la propria buona fede e la diligenza professionale.

Il provvedimento si allinea alla più recente giurisprudenza della Corte, ma introduce ulteriori chiarimenti sul livello probatorio richiesto all’erario.

L’onere probatorio dell’amministrazione: non basta dimostrare l’inesistenza del fornitore

Il nucleo della decisione sta nel ribadire che l’amministrazione finanziaria, quando contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza – o quantomeno la conoscibilità – del cessionario circa l’inserimento dell’operazione in una frode.

Il suddetto principio risulta statuito da numerose sentenze della Cassazione:

  • Cass., sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27566

    Ha stabilito che l’amministrazione deve fornire “elementi oggettivi” idonei a dimostrare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione era parte di una frode.

  • Cass., sez. VI, 20 aprile 2018, n. 9851

    Ha chiarito che la mera circostanza che il fornitore sia una società cartiera non è sufficiente a disconoscere il diritto alla detrazione IVA: occorre provare la partecipazione, anche colposa, del cessionario.

  • Cass., sez. V, 13 maggio 2020, n. 8906

    Ha affermato che la “fittizietà soggettiva” deve essere dimostrata attraverso dati precisi: mancanza di struttura aziendale, impossibilità logistica, irregolarità sistemiche, ecc.

L’ordinanza del 2025 riprende questo orientamento, evidenziando che chiunque eserciti un’attività economica – definito “imprenditore onesto e mediamente esperto” – avrebbe dovuto percepire anomalie evidenti, ove presenti.

Il ruolo del contribuente: la buona fede non si presume

Una volta assolto l’onere iniziale da parte dell’amministrazione, il contribuente deve dimostrare di aver adottato la diligenza massima esigibile, secondo il criterio elaborato dalla giurisprudenza.

In particolare:

  • Cass., sez. V, 5 febbraio 2020, n. 2867

    Stabilisce che il contribuente non può limitarsi ad allegare pagamenti tracciabili o contabilità regolare: tali elementi provano solo la regolarità formale, non la sostanziale buona fede.

  • Cass., sez. V, 19 dicembre 2019, n. 34238

    Ha escluso la detrazione IVA quando il contribuente non aveva effettuato alcuna verifica sulla capacità operativa del fornitore.

  • Cass., sez. V, 21 gennaio 2021, n. 1037

    Ha introdotto il concetto di “diligenza qualificata”, che impone all’imprenditore di verificare l’effettiva idoneità del fornitore, soprattutto in contesti di rischio (settori sensibili, prezzi anomali, comportamenti sospetti).

Coerentemente, l’ordinanza n. 26374/2025 ribadisce che la mera esibizione di documenti formali non è sufficiente: la difesa deve essere sostanziale e dimostrare un effettivo controllo sull’operazione.

Il quadro europeo: la giurisprudenza della Corte di Giustizia e il recepimento italiano

Il diritto dell’Unione Europea ha più volte sancito che il diritto alla detrazione IVA è un principio fondamentale del sistema IVA, che può essere negato solo se:

  • l’operatore sapeva;

  • o avrebbe dovuto sapere, usando la dovuta diligenza,
    che partecipava a una frode (Corte di Giustizia UE, cause Kittel, C-439/04; Mahagében, C-80/11).

Questi principi sono stati recepiti dalla Cassazione già da molti anni:

  • Cass., sez. V, 12 aprile 2019, n. 10414

    Ha sancito che il giudice deve valutare la posizione del contribuente alla luce della giurisprudenza europea.

  • Cass., sez. V, 9 giugno 2021, n. 16104

    Ha ribadito che il diniego della detrazione è ammissibile solo se sussiste un “coinvolgimento consapevole” nella frode.

L’ordinanza del 2025 si colloca in perfetta continuità, specificando ulteriormente che gli indizi utilizzati dall’amministrazione devono essere “oggettivi e specifici”.

Il tema dell’inerenza e la deducibilità dei costi

La decisione ricorda anche che, in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, i costi possono essere considerati non inerenti ai fini delle imposte dirette (IRES e IRAP), conformemente a:

  • Cass., sez. V, 14 gennaio 2020, n. 576

    Secondo cui il costo sostenuto per un’operazione inesistente non può essere portato in deduzione, poiché non è connesso ad alcuna attività produttiva di reddito.

  • Cass., sez. V, 18 marzo 2021, n. 7621

    Ha precisato che il concetto di inerenza implica una valutazione sostanziale, e non meramente formale.

Questo è un punto di particolare rilievo operativo: l’impresa rischia sia sul versante IVA sia su quello delle imposte dirette.

Il valore sistematico dell’ordinanza n. 26374/2025

L’ordinanza, nel confermare un orientamento consolidato, introduce alcuni elementi di rafforzamento del principio di proporzionalità e di tutela del contribuente, tali per cui:

  • l’amministrazione non può basarsi su mere presunzioni generiche;

  • il giudice deve valutare il “patrimonio informativo” che un operatore medio avrebbe avuto nelle circostanze concrete;

  • la frode non può essere “ribaltata” automaticamente sul destinatario della fattura.

Questi principi trovano eco in precedenti come:

  • Cass., sez. V, 27 luglio 2020, n. 15989

    (necessità di un quadro indiziario grave, preciso e concordante).

  • Cass., sez. un., 12 aprile 2019, n. 10378

    (limiti dell’uso delle presunzioni semplici nel contenzioso tributario).

Detraibilità dell’IVA

Con l’ordinanza n. 25256 del 15 settembre 2025, la Corte di Cassazione ha affermato un principio di fortissimo impatto:

La detrazione IVA è esclusa ex lege quando l’operazione è oggettivamente o soggettivamente inesistente, a prescindere dal regime applicato e anche se le parti hanno operato in reverse charge.

La decisione precisa che:

  • l’art. 19 DPR 633/1972 richiede la reale esistenza della cessione o prestazione per fondare la detrazione;

  • l’art. 21, comma 7, esclude la detraibilità dell’imposta indicata in fatture relative ad operazioni inesistenti;

  • il reverse charge non “sana” la natura dell’operazione, perché la detrazione presuppone comunque che la prestazione sia reale.

La Corte Suprema con l’ordinanza n. 26434 del 2025 ribadisce il principio secondo cui:

in tema di IVA, e con riguardo al regime del ‘reverse charge’ o inversione contabile, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte di giustizia della UE, il diritto di detrazione dell’imposta relativa ad un’operazione di cessione di beni non può essere riconosciuto al cessionario che, sulla fattura emessa per tale operazione in applicazione del suddetto regime, abbia indicato un fornitore fittizio allorquando, alternativamente, il medesimo cessionario a) abbia egli stesso commesso un’evasione dell’IVA ovvero sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto di detrazione s’iscriveva in una simile evasione; b) sia semplicemente consapevole della indicazione in fattura di un fornitore fittizio e non abbia fornito la prova che il vero fornitore sia un soggetto passivo IVA” (Sez. 5, n. 4250 del 10/02/2022, Rv. 663882-01);

Le recenti ordinanze n. 25256 del 15 settembre 2025 e n. 26374 del 30 settembre 2025, entrambe della sezione tributaria della Corte di Cassazione, ridefiniscono in modo significativo il discipline delle operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, con particolare riferimento al diritto alla detrazione dell’IVA e al riparto dell’onere della prova tra amministrazione e contribuente.

Le due pronunce, lette congiuntamente, esprimono un sistema più rigoroso, nel quale:

  • la detrazione dell’IVA è esclusa ex lege ogni volta che l’operazione sia inesistente (oggettivamente o soggettivamente);

  • l’amministrazione deve tuttavia provare rigorosamente tale inesistenza e la partecipazione del contribuente alla frode;

  • la buona fede del contribuente non salva la detrazione, ma può incidere sul piano sanzionatorio e probatorio.

Il risultato è un quadro più severo ma anche più sistematicamente ordinato, coerente con la giurisprudenza interna ed europea.

Il quadro normativo: artt. 19 e 21 DPR 633/1972

Le decisioni si fondano su due norme cardine:

  • art. 19 – la detrazione spetta solo se l’imposta è assolta “in relazione a beni e servizi acquistati nell’esercizio dell’impresa”;

  • art. 21, comma 7 – l’IVA addebitata in fattura per operazioni inesistenti non è detraibile.

Queste disposizioni – già prima rigide – ricevono ora un’interpretazione ulteriormente restrittiva.

L’ordinanza 25256/2025: la detrazione IVA è sempre esclusa quando l’operazione è inesistente

L’ordinanza n. 25256/2025 rappresenta uno dei più chiari arresti giurisprudenziali degli ultimi anni.

Gli Ermellini hanno statuito che:

l’IVA inerente ad operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti non può essere portata in detrazione ai sensi degli artt. 19 e ss. del DPR 633/1972, a prescindere dal regime applicato (incluso il reverse charge).

Le ragioni del principio

Per il Supremo consesso:

  • la detrazione presuppone necessariamente l’esistenza materiale e soggettiva del presupposto IVA (cessione di beni o prestazione di servizi);

  • il reverse charge non ha la funzione di “sanare” la natura dell’operazione, ma solo di trasferire l’obbligo d’imposta;

  • il contribuente non può invocare la propria buona fede per recuperare l’imposta esposta in fattura.

Continuità con precedenti rigorosi

Il principio trova radici in molte decisioni:

  • Cass. 15228/2018;

  • Cass. 8913/2019;

  • Cass. 30045/2020;

  • Cass. 23174/2021.

L’ordinanza 25256/2025 cristallizza espressamente l’indetraibilità anche quando l’operazione sia soggettivamente inesistente e perfino se realizzata in regime di reverse charge.

L’ordinanza 26374/2025: il tema dell’onere della prova

A fronte del rigore oggettivo della 25256/2025, l’ordinanza n. 26374/2025 assume un’altra prospettiva: quella del riparto dell’onere della prova.

La Corte stabilisce che:

  1. L’amministrazione finanziaria ha l’onere di provare:

    • la fittizietà soggettiva del fornitore;

    • la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del contribuente, mediante indizi gravi e specifici.

  2. Il contribuente, solo dopo, può fornire la prova contraria, dimostrando:

    • l’effettività dell’operazione;

    • le verifiche svolte;

    • la regolarità sostanziale, non solo cartolare, del rapporto commerciale.

La 26374/2025, quindi, non attenua il principio di indetraibilità dell’operazione inesistente, ma ne condiziona l’applicazione a un rigoroso accertamento probatorio.

Il raccordo tra le due decisioni: sistema bifasico

Le due ordinanze non sono in contraddizione: formano invece un sistema “a due stadi”.

Stadio 1 – Accertamento dell’inesistenza

(ordinanza 26374/2025)

L’amministrazione deve provare l’inesistenza oggettiva o soggettiva dell’operazione e il coinvolgimento del contribuente nella frode.

Stadio 2 – Effetto giuridico

(ordinanza 25256/2025)

Se l’operazione risulta inesistente, l’IVA è sempre indetraibile, a prescindere dalla buona fede o dal meccanismo applicato.

Dunque:

  • il principio sostanziale è oggettivo (25256/2025);

  • la sua applicazione richiede un accertamento probatorio qualificato (26374/2025).

La giurisprudenza europea (CGUE) e la “buona fede” del contribuente

La Corte di Giustizia (cause Kittel, Mahagében, Tóth) ha sviluppato il principio secondo cui il diritto alla detrazione può essere negato se l’operatore “sapeva o avrebbe dovuto sapere” di partecipare a una frode.

Questo principio incide sull’onere della prova, non sulla struttura oggettiva della detrazione.

Le ordinanze del 2025 si muovono così:

  • 26374/2025 recepisce la giurisprudenza UE sulla necessità di un serio quadro indiziario;

  • 25256/2025 riafferma l’indetraibilità dell’operazione inesistente come conseguenza normativa interna.

Operazioni oggettivamente inesistenti vs soggettivamente inesistenti

La Cassazione ribadisce l’importanza della distinzione:

  • Oggettivamente inesistenti → la cessione non è mai avvenuta → IVA sempre indetraibile.

  • Soggettivamente inesistenti → la cessione è avvenuta, ma il fornitore è fittizio → IVA comunque indetraibile (25256/2025), salvo che il contribuente dimostri l’effettività e l’estraneità alla frode (26374/2025).

La buona fede, dunque, non cambia la natura indetraibile dell’imposta, ma può impedire l’applicazione di sanzioni o aggravanti.

Inerenza e imposte dirette

Le operazioni inesistenti comportano anche:

  • indeducibilità dei costi ai fini IRES e IRAP;

  • mancata inerenza ex art. 109 TUIR.

Ciò in applicazione di:

  • Cass. 576/2020;

  • Cass. 7621/2021.

Il rigore sulla detrazione IVA si riflette dunque anche sulle imposte dirette.

Effetto sistematico

Secondo la Cassazione, quando manca la reale operazione (nei fatti o nel soggetto), l’imposta indicata in fattura è irrimediabilmente indetraibile.

Conclusioni: una decisione garantista, ma rigorosa

L’ordinanza n. 26374/2025 rafforza un equilibrio che la Cassazione sta progressivamente perfezionando:

  • garantista, perché impedisce disconoscimenti basati su elementi apodittici;

  • rigorosa, perché richiede al contribuente una diligente verifica sostanziale dei propri fornitori.

La lezione per professionisti e imprese è chiara:

  1. non basta la regolarità formale dei documenti;

  2. occorre adottare e documentare procedure interne di controllo;

  3. ogni anomalia (prezzo incongruo, società di recente costituzione, assenza di struttura) deve attivare verifiche ulteriori.