AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 02 settembre 2020, n. 303

Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212- Opere d’arte – Applicabilità aliquota IVA del 10 per cento di cui al n. 127-septiesdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

Il Signor X (di seguito anche “Istante” o “Contribuente”) è titolare della ditta individuale “ALFA” con codice Ateco ” 90.03.09 – altre creazioni artistiche e letterarie”, Codice: 47.78.31 – attività prevalente ” commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)”, attività secondaria realizzazione, esposizione e vendita di opere grafiche.

L’Istante riferisce che in qualità di artista-scultore progetta, con l’utilizzo del computer e mediante software tridimensionali, sculture figurative originali che successivamente procede a stampare con l’utilizzo di stampanti FDM di proprietà oppure tramite l’ausilio di una società di stampa 3D con tecnologia MjF.

In seguito alla stampa 3D, ottiene delle sculture ” grezze” che a volte provvede a stuccare, lisciare o sottoporre ad altre lavorazioni artigianali post produzione. In ogni caso le sculture ” grezze” sono sottoposte a verniciatura da parte dell’Istante.

Il Contribuente riferisce infine che le sculture sono vendute quali pezzi unici o in serie limitate di 50 o 200 pezzi per colore, direttamente al cliente finale privato, principalmente online, sia sul proprio sito che si siti specializzati di terzi .

Tanto premesso, l’Istante chiede di conoscere se alle cessioni delle predette sculture possa applicarsi l’aliquota IVA del 10 per cento di cui al n. 127- septiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Il Contribuente non propone alcuna soluzione.

Parere dell’agenzia delle entrate

Il presente parere è reso in base alle informazioni prodotte dall’Istante, qui assunte acriticamente così come illustrate nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione, con riferimento ai quali resta  impregiudicato ogni potere di controllo e sindacato da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Il numero 127- septiesdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 prevede l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10 per cento alle cessioni, da parte degli autori e dei loro eredi o legatari, degli oggetti d’arte individuati dalla Tabella, allegata al decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

Per quanto concerne le sculture, la menzionata Tabella considera « Oggetti d’arte», le «o pere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultoria, di qualsiasi materia, purché siano eseguite interamente dall’artista; fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata dall’artista o dagli aventi diritto; a titolo eccezionale in casi determinati dagli Stati membri, per fusioni di sculture antecedenti il 1° gennaio 1989, è possibile superare il limite degli otto esemplari».

In base della disposizione richiamata, dunque, sono oggetti d’arte quelli per i quali ricorrono – per il procedimento adottato e per quantità di oggetti prodottideterminate condizioni, tra cui che gli stessi siano eseguiti interamente dall’artista.

Ciò posto, nella fattispecie in esame, non sembrano ricorrere le condizioni richieste per l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata: dalle dichiarazioni dell’Istante infatti emerge che le opere non sono eseguite interamente dallo stesso ma sono realizzate in tutto o in parte attraverso l’utilizzo di procedimenti meccanici, quali stampanti 3D, FDM software di modellazione 3D, nonché con l’intervento, in alcuni casi, di altri soggetti che fanno ricorso alla medesima tecnologia.

L’intervento manuale del Contribuente risulta residuale e nella sostanza limitato alla verniciatura finale e, in alcuni casi, alla lisciatura e ripulitura di eventuali ” scorie” di stampa.

L’Istante inoltre afferma anche che a volte realizza molteplici pezzi della stessa ” creazione” (50 o 200 pezzi per colore) e ciò contrasta con la “tiratura limitata” prevista dalla Tabella, allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, che solo in caso di fusioni di sculture ammette un numero di sculture a tiratura limitata al massimo ad otto esemplari. Si ritiene pertanto che le cessioni degli oggetti prodotti del Contribuente siano soggette all’aliquota IVA ordinaria e non a quella del 10 per cento in quanto non riconducibili a nessuno dei manufatti definiti “Oggetti d’arte”, dalla Tabella, allegata al d.l. n.41 del 1995.