AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 22 giugno 2021, n. 426
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Opzione per il consolidato fiscale – remissione in bonis ex articolo 2, comma 1, del DL 16 del 2012
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA] , di seguito anche istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante, che detiene il 94,8% della società [BETA], riferisce di aver omesso, per un mero disguido, di esercitare l’opzione congiunta di tassazione per il consolidato fiscale per il triennio 2020- 2021-2022, nel Modello Redditi 2020, come invece previsto dall’articolo 117 e segg. del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Sussistendo tutti i requisiti di legge per l’accesso al regime del consolidato fiscale, l’istante intende avvalersi dell’istituto della “remissione in bonis” previsto dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, per sanare l’adempimento non effettuato.
A tal fine – in linea con i chiarimenti forniti con la risposta ad interpello n. 82, pubblicata il 25 marzo 2019 nell’apposita sezione del sito della scrivente (www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/risposte-agliinterpelli/ interpelli) – ritiene di poter esercitare l’opzione nel quadro OP del Modello Redditi 2021, da presentare entro il 30 novembre 2021, con contestuale versamento della sanzione di euro 250 prevista dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Quindi, previa conferma della correttezza della soluzione proposta, «chiede inoltre un chiarimento sulla modalità di esercizio dell’opzione per il triennio 2020-2021-2022 nel quadro OP del Mod. Redditi 2021, non essendo previsto un campo specifico per il caso della ‘remissione in bonis’ e quindi evitare che l’opzione medesima possa intendersi riferita al triennio 2021-2023».
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, con riguardo alla corretta modalità di esercizio dell’opzione per il triennio 2020-2021-2022 nel quadro OP del Modello Redditi 2021, l’istante non propone alcuna soluzione interpretativa.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 119 del d.P.R. n. 197 del 1986, che disciplina le «condizioni per l’efficacia dell’opzione» per il regime di consolidato fiscale nazionale, al comma 1, lettera d), stabilisce che «l’avvenuto esercizio congiunto dell’opzione deve essere comunicato all’Agenzia delle entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione».
Laddove il predetto termine non venga rispettato – e sia altresì decorso il termine di 90 giorni di cui all’articolo 2, comma 7, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per presentare una dichiarazione integrativa/sostitutiva (cfr circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016) – è possibile sanare l’omissione avvalendosi dell’istituto della “remissione in bonis”, disciplinato dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2012.
In particolare, detto articolo, dispone che «La fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista».
Con la circolare 28 settembre 2012, n. 38/E è stato al riguardo chiarito che la Relazione Illustrativa della norma «nel precisare che la suddetta previsione ‘intende salvaguardare il contribuente in buona fede’, esclude che il beneficio possa essere fruito o il regime applicato nelle ipotesi in cui il tardivo assolvimento dell’obbligo di comunicazione ovvero dell’adempimento di natura formale rappresenti un mero ripensamento, ovvero una scelta a posteriori basata su ragioni di opportunità.
L’esistenza della buona fede, in altri termini, presuppone che il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente con il regime opzionale prescelto ovvero con il beneficio fiscale di cui intende usufruire (c.d. comportamento concludente), ed abbia soltanto omesso l’adempimento formale normativamente richiesto, che viene posto in essere successivamente».
Con riguardo, dunque, all’opzione per il consolidato fiscale non correttamente esercitata, il beneficio della “remissione in bonis” è riservato ai contribuenti che abbiano comunque adottato comportamenti coerenti in ordine al calcolo della base imponibile consolidata ed alla liquidazione dell’IRES dovuta (cfr in tal senso la risposta ad interpello n. 82 del 2019, richiamata dall’istante, cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento).
L’istante, dunque, sussistendo le condizioni previste dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2012 e meglio illustrate dalla circolare n. 38/E del 2012, può sanare il mancato esercizio dell’opzione per l’accesso al regime del consolidato fiscale nazionale, per il triennio 2020-2021-2022;
– versando la sanzione di euro 250 prevista dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997, ed – effettuando l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile da intendersi, come precisato dalla circolare n. 38/E del 28 settembre 2012, con «la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento stesso». A tal fine il quadro OP del Modello Redditi 2021 va compilato indicando:
i. nella colonna 3 “Tipo comunicazione” il codice “1 esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo”;
ii. nella colonna 4 “Esercizio sociale” – riferito all’esercizio sociale nel quale viene resa la comunicazione nel corso del triennio di durata dell’opzione – il codice “2 secondo periodo”.
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