AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 208 del 14 agosto 2025
Opzione per il regime del risparmio amministrato a seguito del trasferimento all’estero della residenza fiscale
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La persona fisica istante (di seguito l”’Istante”) è un cittadino italiano che ha trasferito la propria residenza fiscale in Thailandia nel gennaio 2025, iscrivendosi all’AIRE ed ottenendo un visto di residenza decennale.
L’Istante dichiara di essere titolare di un deposito titoli presso un intermediario italiano per il quale ha optato per il regime del risparmio amministrato ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, che intende mantenere invariato anche dopo il trasferimento.
A seguito del cambio di residenza fiscale, all’Istante sorgono dubbi in merito all’impatto del nuovo status di non residente sul regime fiscale applicabile al deposito titoli e sull’eventuale tassazione delle plusvalenze ”latenti”.
In particolare, l’Istante chiede se a seguito del trasferimento della residenza fiscale all’estero sia obbligatorio o facoltativo il passaggio dal regime del risparmio amministrato al regime dichiarativo di cui all’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 461 del 1997.
Inoltre, chiede se «l’eventuale passaggio comporta la tassazione delle plusvalenze latenti sui titoli già detenuti nel deposito amministrato al momento del cambio di regime o di status fiscale».
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che non ci sia alcuna tassazione sulle plusvalenze ”latenti” poiché in caso di opzione per il passaggio da regime amministrato a dichiarativo per i soggetti non residenti, tale passaggio è fiscalmente neutro, in quanto non costituisce evento realizzativo ai fini delle imposte sul reddito.
A parere dell’Istante, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997, la tassazione avviene solo al momento della realizzazione della plusvalenza, ovvero della cessione dei titoli.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Preliminarmente, si osserva che la verifica della sussistenza dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale di un soggetto riguarda elementi di fatto che, come precisato con circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, non possono essere oggetto di istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, pertanto, la risposta viene resa sulla base di quanto affermato dall’Istante e assunto acriticamente.
Il comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997 prevede che «I redditi di cui alle lettere da c) a csexies) del comma 1 dell’articolo 81 [n.d.r. ora 67], del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 3, comma 1, determinati secondo i criteri stabiliti dall’articolo 82 [n.d.r. ora 68] del predetto testo unico, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l’aliquota del 12,50 [n.d.r. ora 26] per cento».
Il comma 4 del medesimo articolo prevede che «L’imposta sostituiva di cui al comma 2 è corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione» (cd. regime dichiarativo).
In generale, il successivo comma 5 prevede che «Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi e le perdite di cui alle lettere da cbis) a cquinquies) del comma 1 dell’articolo 81 [n.d.r. ora 67], del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 3, comma 1, percepiti o sostenuti da:
a) soggetti residenti all’estero, di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni», salvo che non ricorra l’ipotesi di cui al comma 5bis.
Il comma 1 dell’articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 461 del 1997 prevede che «Il contribuente ha facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 5 su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai sensi delle lettere c), cbis) e cter) del comma 1 dell’articolo 81 [n.d.r. ora 67] del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 3, comma 1, con esclusione di quelle relative a depositi in valuta, a condizione che i titoli, quote o certificati siano in custodia o in amministrazione presso banche e società di intermediazione mobiliare e altri soggetti individuati in appositi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze» (cd. regime del risparmio amministrato).
Il successivo comma 2 prevede che «L’opzione di cui al comma 1 è esercitata con comunicazione sottoscritta contestualmente al conferimento dell’incarico e dell’apertura del deposito o conto corrente o, per i rapporti in essere, anteriormente all’inizio del periodo d’imposta; per i rapporti di cui alla lettera cquater) del comma 1 dell’articolo 81 [n.d.r. ora 67], del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i rapporti e le cessioni di cui alla lettera cquinquies) del medesimo comma 1 dell’articolo 81 [n.d.r. ora 67], del testo unico n. 917 del 1986, come modificato dall’articolo 3, comma 1, l’opzione può essere esercitata anche all’atto della conclusione del primo contratto nel periodo d’imposta da cui l’intervento dell’intermediario trae origine. L’opzione ha effetto per tutto il periodo d’imposta e può essere revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d’imposta successivo. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l’esercizio e la revoca dell’opzione di cui al presente articolo. Per i soggetti non residenti nonché per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso o rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio l’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è applicata dagli intermediari, anche in mancanza di esercizio dell’opzione, salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con effetto dalla prima operazione successiva. […]».
Al riguardo, nella circolare del Ministero delle Finanze 24 giugno 1998, n. 165 è stato chiarito che per i soggetti non residenti il regime semplificato di applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 5 costituisce il regime naturale poiché è applicato anche in mancanza di esercizio dell’opzione, salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con effetto dalla prima operazione successiva. Ciò consente l’immediata applicazione per i soggetti non residenti del regime in esame evitando quindi agli stessi l’esercizio dell’opzione, ferma restando la facoltà di revoca.
Il comma 6 del medesimo articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997 dispone che «Agli effetti del presente articolo si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati, rapporti o criptoattività di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonché a un rapporto di gestione di cui all’articolo 7, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In tal caso la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita realizzate mediante il trasferimento sono determinate con riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti dal comma 5 dell’articolo 7, alla data del trasferimento, dei titoli, quote, certificati, rapporti o criptoattività trasferiti e i soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento dell’imposta, possono sospendere l’esecuzione delle operazioni fino a che non ottengano dal contribuente provvista per il versamento dell’imposta dovuta. Nelle ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, rapporti o criptoattività trasferiti».
Il successivo comma 7 del medesimo articolo dispone che «Nel caso di prelievo dei titoli, quote, certificati, rapporti o criptoattività di cui al comma 1 o di loro trasferimento a rapporti di custodia o amministrazione, intestati agli stessi soggetti intestatari dei rapporti di provenienza, e comunque di revoca dell’opzione di cui al comma 2, per il calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui al precedente articolo, si assume il costo o valore determinati ai sensi dei commi 3 e 4 e si applica il comma 12, sulla base di apposita certificazione rilasciata dai soggetti di cui al comma 1».
Ciò posto, in relazione ai quesiti posti si ritiene che il contribuente che trasferisce la propria residenza all’estero possa continuare a mantenere il deposito amministrato in Italia con l’opzione per il regime del risparmio amministrato e, quindi, non è obbligato al passaggio al regime dichiarativo di cui all’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 461 del 1997.
Qualora, il contribuente intenda revocare l’opzione ne ha facoltà ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 461 del 1997; l’esercizio di tale facoltà non costituisce presupposto per il realizzo di plusvalenze.
Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare se la rappresentazione delle vicende descritte in sede di interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dall’istante ovvero rappresentati in maniera difforme dalla realtà possa condurre ad una diversa qualificazione fiscale della fattispecie in esame.
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