ORDINANZA MINISTERIALE 02 aprile 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 1

1. Per la durata dello stato di emergenza sanitaria, l’importazione priva di finalità commerciali dei beni mobili occorrenti per contrastare il contagio da Covid-19, tra cui gli strumenti e apparecchi sanitari e dispositivi di ventilazione, destinati ai soggetti di cui all’ordinanza n. 6 del 28 marzo 2020 del commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, potrà perfezionarsi con la riserva di produrre agli Uffici della dogana il nulla osta sanitario del competente USMAF entro cinque giorni lavorativi dopo lo svincolo della merce.

2. Per assicurare la massima velocizzazione delle operazioni doganali, all’atto dell’importazione l’importatore dovrà fornire evidenza dell’utilizzo della riserva di cui al comma 1.

3. Dovrà essere garantita la costante tracciabilità dei beni importati con la procedura di cui al comma 1 e gli stessi non potranno essere messi in esercizio prima dell’ottenimento del nulla osta sanitario del competente USMAF.