ORDINANZA MINISTERIALE 02 gennaio 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Art. 1
Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, all’art. 1, comma 10, lettera oo) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, il termine del 7 gennaio 2021 previsto per la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici agli sciatori amatoriali è differito al 18 gennaio 2021, subordinatamente all’adozione di apposite linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico, di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 2
Disposizioni finali
1. La presente ordinanza produce effetti dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
—
Avvertenza:
A norma dell’art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, è provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.