ORDINANZA MINISTERIALE 07 gennaio 2022
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Valle d’Aosta
Art. 1
Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria nelle Regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana e Valle d’Aosta
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nelle Regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana e Valle d’Aosta si applicano, per un periodo di quindici giorni, salva nuova classificazione, le misure di cui alla c.d. «zona gialla», nei termini di cui all’art. 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, e successive modificazioni.
Art. 2
Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria nelle Regioni Friuli Venezia Giulia e Calabria
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, per la Regione Friuli Venezia Giulia è rinnovata, per un periodo di quindici giorni, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione, l’ordinanza del Ministro della salute 26 novembre 2021, citata in premessa, ai fini dell’applicazione delle misure di cui alla c.d. «zona gialla», nei termini di cui all’art. 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, e successive modificazioni.
2. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, per la Regione Calabria è rinnovata, per un periodo di quindici giorni, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione, l’ordinanza del Ministro della salute 10 dicembre 2021, citata in premessa, ai fini dell’applicazione delle misure di cui alla c.d. «zona gialla», nei termini di cui all’art. 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, e successive modificazioni.
Art. 3
Disposizioni finali
1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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