ORDINANZA MINISTERIALE 09 luglio 2020
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Art. 1
Divieti di ingresso e transito nel territorio nazionale
1. Fermi restando gli obblighi e le limitazioni di cui all’art. 1, commi 2 e 3, dell’ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2020, n. 165, allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del COVID-19, sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei seguenti Paesi:
a) Armenia;
b) Bahrein;
c) Bangladesh;
d) Brasile;
e) Bosnia Erzegovina;
f) Cile;
g) Kuwait;
h) Macedonia del Nord;
i) Moldova;
j) Oman;
l) Panama;
m) Perù;
n) Repubblica Dominicana.
2. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria, sono altresì sospesi i voli diretti e indiretti da e per i Paesi di cui al comma 1.
3. In deroga al comma 1, è comunque consentito l’ingresso in Italia delle persone di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), dell’ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, con residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella del presente decreto. Alle persone di cui al primo periodo che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei Paesi di cui al comma 1 non si applicano l’art. 4, comma 9, e l’art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020.
Art. 2
Ingresso nel territorio nazionale
1. Ogni ingresso nel territorio nazionale da qualsiasi Stato o territorio estero è condizionato al rilascio al vettore e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli della dichiarazione di cui all’art. 4, comma 1, e di cui all’art. 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, integrata con l’indicazione di non aver soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti nei Paesi di cui al comma 1.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nei casi di cui alle lettere e), g) e i) degli articoli 4, comma 9, e 5, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020.
Art. 3
Efficacia
1. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione della stessa e fino al 14 luglio 2020.
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