ORDINANZA MINISTERIALE 09 marzo 2021
Ulteriori misure urgenti per la sperimentazione di voli COVID-tested
Art. 1
Sperimentazione voli «COVID-tested» – Aeroporto internazionale di Milano Malpensa
1. Alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale con voli «COVID-tested» come individuati dall’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020, operativi dagli aeroporti di Atlanta e New York, con destinazione l’aeroporto internazionale di Milano Malpensa, è consentito l’ingresso e il transito nel territorio nazionale senza necessità, laddove previsto, di rispettare gli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario previsti dall’art. 51, commi da 1 a 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.
Art. 2
Obblighi voli «COVID-tested» – Aeroporto internazionale «Leonardo da Vinci» di Fiumicino e Aeroporto internazionale di Milano Malpensa
1. Le persone in partenza sui voli «COVID-tested», sono tenute a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli la certificazione attestante il risultato negativo del test molecolare (RT PCR) o antigenico, effettuato per mezzo di tampone non oltre le 48 ore precedenti all’imbarco, nonché la dichiarazione di cui all’art. 50 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.
2. I vettori aerei sono tenuti ad acquisire e verificare, prima dell’imbarco, la certificazione di cui al comma 1, anche ricorrendo a modalità digitali di lettura ed archiviazione e la dichiarazione di cui all’art. 50 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.
3. I passeggeri di cui al comma 1, prima del proprio ingresso nel territorio nazionale, sono tenuti a compilare uno specifico modulo di localizzazione in formato digitale, che sarà individuato dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria con apposita circolare regolamentare.
4. I passeggeri dei voli provenienti dagli aeroporti internazionali di Atlanta e di New York sono, altresì, sottoposti a test molecolare (RT PCR) o antigenico effettuato per mezzo di tampone all’arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa.
5. I voli «COVID-tested» a tal fine individuati dovranno essere comunicati preventivamente al Ministero della salute che potrà, laddove considerato opportuno, autorizzare voli «COVID-tested» di ritorno verso gli aeroporti di cui all’art. 1 della presente ordinanza.
6. Nel caso di mancato imbarco sul volo «COVID-tested», per risultato positivo al COVID-19, è previsto, a cura del vettore aereo, il rimborso del biglietto o l’emissione di un voucher di pari importo su richiesta del passeggero, entro quattordici giorni dalla data di effettuazione del recesso e valido per diciotto mesi dall’emissione. I vettori aerei trattano i dati personali e sanitari dei passeggeri al solo fine di consentire la corretta operatività dei voli «COVID-tested» e l’emissione del rimborso o del voucher su richiesta del passeggero nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e sanitari.
Art. 3
Disposizioni finali
1. La disciplina dei voli «COVID-tested» con destinazione l’aeroporto internazionale «Leonardo da Vinci» di Fiumicino e l’aeroporto internazionale di Milano Malpensa, oggetto di sperimentazione, produce effetti fino al 30 giugno 2021, salvo eventuali proroghe.
2. La presente ordinanza produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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