ORDINANZA MINISTERIALE 11 febbraio 2022

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano

Art. 1

Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria nelle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Veneto e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano

1. Fermo restando quanto previsto dall’ordinanza del Ministro della salute 8 febbraio 2022, citata in premessa, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nelle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Veneto e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano continuano ad applicarsi, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona gialla», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all’art. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fatta salva la possibilità di una nuova classificazione.

Art. 2

Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria nella Regione Molise

1. Fermo restando quanto previsto dall’ordinanza del Ministro della salute 8 febbraio 2022, citata in premessa, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nella Regione Molise si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona gialla», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all’art. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fatta salva la possibilità di una nuova classificazione.

Art. 3

Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria nella Regione Sicilia

1. Fermo restando quanto previsto dall’ordinanza del Ministro della salute 8 febbraio 2022, citata in premessa, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nella Regione Sicilia cessano di avere efficacia le misure di cui all’ordinanza del Ministro della salute 4 febbraio 2022, citata in premessa e si applicano, per un periodo di quattordici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona gialla», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all’art. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fatta salva la possibilità di una nuova classificazione.

Art. 4

Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria nella Regione Valle d’Aosta

1. Fermo restando quanto previsto dall’ordinanza del Ministro della salute 8 febbraio 2022, citata in premessa, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nella Regione Valle d’Aosta continuano ad applicarsi, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona arancione», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all’art. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fatta salva la possibilità di una nuova classificazione.

Art. 5

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.