ORDINANZA MINISTERIALE 11 febbraio 2022
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano
Art. 1
Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria nelle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Veneto e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano
1. Fermo restando quanto previsto dall’ordinanza del Ministro della salute 8 febbraio 2022, citata in premessa, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nelle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Veneto e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano continuano ad applicarsi, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona gialla», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all’art. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fatta salva la possibilità di una nuova classificazione.
Art. 2
Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria nella Regione Molise
1. Fermo restando quanto previsto dall’ordinanza del Ministro della salute 8 febbraio 2022, citata in premessa, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nella Regione Molise si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona gialla», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all’art. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fatta salva la possibilità di una nuova classificazione.
Art. 3
Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria nella Regione Sicilia
1. Fermo restando quanto previsto dall’ordinanza del Ministro della salute 8 febbraio 2022, citata in premessa, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nella Regione Sicilia cessano di avere efficacia le misure di cui all’ordinanza del Ministro della salute 4 febbraio 2022, citata in premessa e si applicano, per un periodo di quattordici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona gialla», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all’art. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fatta salva la possibilità di una nuova classificazione.
Art. 4
Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria nella Regione Valle d’Aosta
1. Fermo restando quanto previsto dall’ordinanza del Ministro della salute 8 febbraio 2022, citata in premessa, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nella Regione Valle d’Aosta continuano ad applicarsi, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona arancione», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all’art. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fatta salva la possibilità di una nuova classificazione.
Art. 5
Disposizioni finali
1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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