ORDINANZA MINISTERIALE 12 marzo 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto
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(*) Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), Ordinanza 26 marzo 2021, le disposizioni di cui alla presente ordinanza sono rinnovate fino al 6 aprile 2021; ai sensi dell’art. 1, comma 1, Ordinanza 2 aprile 2021, le misure di cui alla presente ordinanza cessano di avere efficacia a decorrere dal 6 aprile 2021.
Art. 1
Misure di contenimento del contagio nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate nel proprio territorio, alle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.
La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.