ORDINANZA MINISTERIALE 14 dicembre 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Art. 1
1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente ordinanza, le misure disposte con provvedimento del Ministro della salute 22 ottobre 2021, citato in premessa, concernente il regime per gli spostamenti in entrata e in uscita da Stati o territori esteri, sono prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 gennaio 2022.
Art. 2
1. Il comma 2 dell’art. 3 della citata ordinanza Ministro della salute 22 ottobre 2021 è così sostituito:
«2. L’ingresso nel territorio nazionale per le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, in uno o più Stati o territori di cui all’Elenco C dell’Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come modificato dal comma 1, è consentito alle seguenti condizioni:
a) presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare controlli, del Passenger locator form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;
b) presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare controlli, di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, o di altra certificazione equipollente;
c) presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero a un test antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, nelle ventiquattro ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale.».
2. Dopo il comma 2 dell’art. 3 della citata ordinanza Ministro della salute 22 ottobre 2021 è inserito il seguente comma:
«3. In caso di mancata presentazione di una delle certificazioni di cui al comma 2, lettera b), fermo restando l’obbligo di sottoporsi al test molecolare o antigenico previsto dal comma 2, lettera c), si applica la misura dell’isolamento fiduciario per cinque giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger locator form, con l’obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.».
Art. 3
1. La lista di Stati e territori di cui all’elenco D dell’Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come già modificata dall’art. 4 dell’ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021, è sostituita dalla seguente:
«Elenco D
Argentina, Australia, Bahrain, Canada, Cile, Colombia, Giappone, Indonesia, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Perù, Qatar, Ruanda, Arabia Saudita, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Stati Uniti d’America, Emirati Arabi Uniti, Uruguay; Taiwan, Regione Amministrative speciali di Hong Kong e Macao»;
2. La lettera c) del comma 2 dell’art. 4 della citata ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021 è così sostituita:
«c) presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle settantadue ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero a un test antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, nelle ventiquattro ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale. Il termine del test molecolare è ridotto a quarantotto ore per gli ingressi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo).».
Art. 4
1. Per quanto concerne il regime degli spostamenti in entrata dagli Stati e territori di cui all’elenco E dell’Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come già disciplinato dall’art. 5 dell’ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021, la lettera b) del comma 3 del citato art. 5 è così sostituita:
«b) presentazione, al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto nelle settantadue ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale a un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero a test antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, nelle ventiquattro ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale;».
Art. 5
1. All’art. 6, comma 1, dell’ordinanza del Ministro della salute del 22 ottobre 2021 le parole «comma 7, lettere d), e), h), i), m), n), o), p), q)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7, lettere d), e), h), i), m), n), p), q)».
Art. 6
1. Le misure di cui all’ordinanza del Ministro della salute 26 novembre 2021, citata in premessa, concernente il regime per gli ingressi da Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini sono prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 gennaio 2022.
Art. 7
1. La presente ordinanza produce effetti dal 16 dicembre 2021 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 gennaio 2022.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
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