ORDINANZA MINISTERIALE 16 luglio 2020
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Art. 1
Divieti di ingresso e transito nel territorio nazionale
1. Fermi restando gli obblighi e le limitazioni di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, dell’ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, come prorogata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del COVID-19, sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei seguenti Paesi:
a) Armenia;
b) Bahrein;
c) Bangladesh;
d) Bosnia Erzegovina;
e) Brasile;
f) Cile;
g) Kosovo;
h) Kuwait;
i) Macedonia del Nord;
l) Moldova;
m) Montenegro;
n) Oman;
o) Panama;
p) Perù;
q) Repubblica Dominicana.
r) Serbia.
2. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria, sono altresì sospesi i voli diretti e indiretti da e per i Paesi di cui al comma 1.
3. In deroga al comma 1, è comunque consentito l’ingresso in Italia delle persone di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), dell’ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, con residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella del presente decreto, nonché delle persone di cui all’articolo 4, comma 9, lettera h), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020. Alle persone di cui al primo periodo che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei Paesi di cui al comma 1 non si applicano l’articolo 4, comma 9, e l’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020.
4. In deroga al comma 1, unicamente per Bosnia Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia, è altresì consentito all’equipaggio dei mezzi di trasporto e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto, esclusivamente per motivi di lavoro, l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle condizioni di cui all’articolo 5, commi da 5 a 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020.
5. L’ordinanza del Ministro della salute 9 luglio 2020, come prorogata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, è sostituita dalla presente.
Art. 2
Modifiche all’ordinanza 30 giugno 2020
1. All’articolo 1, comma 2, dell’ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, come prorogata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) l’ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati terzi residenti nei seguenti Stati e territori: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay”.
Art. 3
Ingresso nel territorio nazionale
1. Ogni ingresso nel territorio nazionale da qualsiasi Stato o territorio estero è condizionato al rilascio al vettore e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli della dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, e di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, integrata con l’indicazione di non aver soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti nei Paesi di cui al comma 1 dell’articolo 1.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nei casi di cui alle lettere e), g) e i) degli articoli 4, comma 9, e 5, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020.
Art. 4
Efficacia
1. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione della stessa e fino al 31 luglio 2020.
Avvertenza:
A norma dell’art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, è provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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