ORDINANZA MINISTERIALE – 17 dicembre 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Liguria, Marche, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano

Art. 1

Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria  nelle Regioni Liguria, Marche, Veneto e nella Provincia autonoma di Trento

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nelle Regioni Liguria, Marche, Veneto e nella Provincia autonoma di Trento si applicano, per un periodo di quindici giorni e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, salva nuova classificazione, le misure di cui alla c.d. «zona gialla», nei termini di cui all’art. 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come da ultimo modificato dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, citato in premessa.

Art. 2

Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria nella Provincia autonoma di Bolzano

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, per la Provincia autonoma di Bolzano è rinnovata, per un periodo di quindici giorni e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione, l’ordinanza del Ministro della salute 3 dicembre 2021, citata in premessa, ai fini dell’applicazione delle misure di cui alla c.d. «zona gialla, nei termini di cui all’art. 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come da ultimo modificato dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172.

Art. 3

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.