ORDINANZA MINISTERIALE 17 novembre 2020

Autorizzazione all’apertura dei punti di ristoro nei porti e negli interporti

Art. 1

L’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è consentita, oltre che nei siti di cui agli articoli 1, comma 9, lettera hh), 2, comma 4, lettera c) e 3, comma 4, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, anche nei porti e negli interporti.

Art. 2

La presente ordinanza produce effetti dal giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunque non oltre il 3 dicembre 2020.