ORDINANZA MINISTERIALE 17 novembre 2020
Autorizzazione all’apertura dei punti di ristoro nei porti e negli interporti
Art. 1
L’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è consentita, oltre che nei siti di cui agli articoli 1, comma 9, lettera hh), 2, comma 4, lettera c) e 3, comma 4, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, anche nei porti e negli interporti.
Art. 2
La presente ordinanza produce effetti dal giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunque non oltre il 3 dicembre 2020.