ORDINANZA MINISTERIALE 18 dicembre 2020
Ulteriori limitazioni agli ingressi nel territorio nazionale
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(*) Ai sensi del Comunicato MINISTERO DELLA SALUTE 28 dicembre 2020, la presente ordinanza è stata registrata alla Corte dei conti il 19 dicembre 2020, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 2412.
Art. 1
Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria
1.Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, si applicano le seguenti misure di prevenzione:
a) al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui all’art. 1, comma 10, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, l’ingresso nel territorio nazionale di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori, che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti in Stati e territori di cui agli elenchi C, D ed E dell’allegato 20 del sopra citato decreto, è consentito previa sottoposizione, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) alle persone che, in data compresa tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, fanno ingresso in Italia da Stati e territori di cui all’elenco C dell’allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 per motivi diversi da quelli indicati all’art. 6, comma, 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto, si applicano le misure di cui ai commi da 1 a 5 dell’art. 8 del sopra citato decreto, ferme restando le eccezioni di cui al comma 8 del medesimo articolo;
c) alle persone che, in uno o più giorni compresi tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, hanno soggiornato o transitato in Stati e territori di cui all’elenco C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per motivi diversi da quelli indicati all’art. 6, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto, si applicano le misure di cui ai commi da 1 a 5 dell’art. 8 del sopra citato decreto, ferme restando le eccezioni di cui al comma 8 del medesimo articolo;
d) limitatamente al periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio, ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino si applica la disciplina prevista per gli Stati e territori di cui all’elenco C dell’allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;
e) ai movimenti da e per l’Uruguay si applica la disciplina prevista per gli Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020.
Art. 2
Disposizioni finali
1.La presente ordinanza produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 15 gennaio 2021.
2.Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
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Avvertenza:
A norma dell’art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, è provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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