ORDINANZA MINISTERIALE 22 febbraio 2022
Nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Art. 1
Disposizioni relative agli ingressi sul territorio nazionale
1. A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, l’ingresso sul territorio nazionale è consentito alle seguenti condizioni:
a) presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare controlli del digital Passenger Locator Form mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea;
b) presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare controlli di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, o di altra certificazione attestante le condizioni di cui al citato art. 9, comma 2, riconosciuta come equivalente secondo provvedimenti adottati dal Ministero della salute e nei termini di durata stabiliti dai regolamenti europei vigenti in materia.
2. Solo in caso di mancata presentazione di una delle certificazioni di cui al comma 1, lettera b), si applica la misura della quarantena presso l’indirizzo indicato nel digital Passenger Locator Form, per un periodo di cinque giorni, con l’obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.
3. Le certificazioni di cui al presente articolo possono essere esibite in formato digitale o cartaceo.
4. Gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano non sono soggetti a limitazioni né a obblighi di dichiarazione.
Art. 2
Deroghe
1. A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, e fermo restando l’obbligo di presentazione del digital Passenger Locator Form, le disposizioni di cui all’art. 1, commi 1, 2, e 3, non si applicano:
a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
d) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
e) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di quarantena presso l’indirizzo indicato nel digital Passenger Locator Form per un periodo di cinque giorni e di sottoporsi, alla fine di detto periodo, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone;
f) a chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a quarantotto ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato;
g) in caso di permanenza di durata non superiore alle quarantotto ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere f) e g), non si applica l’obbligo di presentazione del digital Passenger Locator Form.
Art. 3
Obblighi dei vettori
1. I vettori sono tenuti a:
a) verificare prima dell’imbarco il digital Passenger Locator Form e il possesso di una delle certificazioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera b);
b) vietare l’imbarco a chi manifesta sintomi compatibili con l’infezione da Sars-cov-2;
c) fare utilizzare all’equipaggio e ai passeggeri i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indicare le situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi;
d) dotare, al momento dell’imbarco, i passeggeri che ne risultino sprovvisti dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Art. 4
Ulteriori disposizioni per i minori
1. I bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.
Art. 5
Disposizioni finali
1. La presente ordinanza produce effetti dal 1° marzo 2022 e fino al 31 marzo 2022.
2. A decorrere dal 1° marzo 2022 cessano di applicarsi le misure previste dalle ordinanze del Ministro della salute 28 settembre 2021, 22 ottobre 2021, 14 dicembre 2021 e 27 gennaio 2022, citate in premessa.
3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
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