ORDINANZA MINISTERIALE 27 gennaio 2022
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la sperimentazione di «Corridoi turistici Covid-free»
Art. 1
1. La sperimentazione dei «Corridoi turistici COVID-free» come definita dall’ordinanza del Ministro della salute 28 settembre 2021 è prorogata fino al 30 giugno 2022 ed è operativa, altresì, verso Cuba, Singapore, Turchia, Thailandia (limitatamente all’isola di Phuket), Oman e Polinesia francese, nel rispetto degli obblighi previsti nella predetta ordinanza e delle misure di sicurezza di cui al documento recante “Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nei corridoi turistici COVID-free», che ne costituisce parte integrante.
2. Per le finalità di cui al comma 1, dalla data del 1° febbraio 2022 i soggetti autorizzati allo spostamento verso le mete oggetto di sperimentazione dei «Corridoi turistici COVID-free», ad integrazione di quanto previsto al comma 2 dell’art. 2 della citata ordinanza del Ministro della salute 28 settembre 2021, devono presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, l’attestazione rilasciata dall’operatore turistico, denominata «travel pass corridoi turistici», contenente le informazioni relative agli spostamenti, alla permanenza presso le strutture e alla polizza COVID.
3. Il test molecolare o antigenico previsto all’ingresso nel territorio nazionale dall’art. 2, comma 3 ultimo periodo della citata ordinanza del Ministro della salute 28 settembre 2021, può essere effettuato, altresì, entro le ventiquattro ore successive al rientro nel territorio nazionale, con obbligo di isolamento fiduciario fino all’esito dello stesso.
4. Nell’ambito della sperimentazione dei «Corridoi turistici COVID-free», gli operatori turistici comunicano ai competenti uffici del Ministero della salute, almeno cinque giorni prima del loro ingresso, la lista dei passeggeri che fanno rientro sul territorio nazionale, nonché dei singoli Paesi di provenienza e degli aeroporti di arrivo.
Art. 2
1. A decorrere dal 1° febbraio 2022, le misure di cui all’art. 2 dell’ordinanza del Ministro della salute 14 dicembre 2021 cessano di applicarsi. A decorrere dalla medesima data e fino al termine di cui al comma 2, si applica l’art. 3 dell’ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021 nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 254 del 23 ottobre 2021.
2. Ferma restando, per le sole finalità di cui al presente articolo, la durata della validità dei certificati COVID digitali dell’UE, nei termini di cui ai regolamenti vigenti in materia, agli spostamenti in entrata e in uscita da Stati o territori esteri continuano ad applicarsi, fino alla data del 15 marzo 2022, le restanti misure di cui all’ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021 e all’ordinanza del Ministro della salute 14 dicembre 2021, fatto salvo quanto disposto dall’ordinanza del Ministro della salute 14 gennaio 2022.
Art. 3
1. La presente ordinanza produce effetti dal 1° febbraio 2022.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
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