ORDINANZA MINISTERIALE 28 agosto 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Art. 1
1. Fatto salvo quanto diversamente previsto dalla presente ordinanza, sono prorogate fino al 25 ottobre le disposizioni delle seguenti ordinanze del Ministro della salute:
a) ordinanza 29 aprile 2021, limitatamente all’articolo 1, come integrata dall’ordinanza 6 maggio 2021;
b) ordinanza 14 maggio 2021;
c) ordinanza 29 luglio 2021.
Art. 2
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 dell’ordinanza del Ministro della salute 29 luglio 2021, l’ingresso nel territorio nazionale è, altresì, consentito alle persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, in uno o più Stati o territori di cui all’elenco D dell’Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 alla contestuale presenza delle seguenti condizioni:
a) presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione verde COVID-19 rilasciata, al termine del prescritto ciclo, a seguito di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, ovvero di una certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti a seguito di una vaccinazione validata dall’Agenzia europea per i medicinali (European Medicines Agency – EMA). Tale ultima certificazione è riconosciuta come equivalente a quella di cui all’articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e dei regolamenti UE 2021/953 e 2021/954. Le certificazioni di cui al presente comma possono essere esibite in formato digitale o cartaceo;
b) presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle settantadue ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. Il termine è ridotto a quarantotto ore per gli ingressi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo);
c) presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare controlli del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata.
2. In caso di mancata presentazione delle certificazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), è fatto obbligo di sottoporsi a isolamento fiduciario per cinque giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form e a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.
3. Alle persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, in Canada, Giappone e Stati Uniti d’America, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, dell’ordinanza del Ministro della salute 29 luglio 2021, ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale è fatto obbligo, altresì, di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle settantadue ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.
Art. 3
1. Ai fini del contenimento del virus SARS-CoV-2, l’ingresso e il transito nel territorio nazionale sono, altresì, consentiti alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka, a condizione che non manifestino sintomi da COVID-19 e che si trovino in una delle seguenti categorie:
a) soggetti che, a prescindere dalla cittadinanza e dalla residenza, facciano ingresso per motivi di studio;
b) soggetti che intendano raggiungere il proprio luogo di residenza anagrafica stabilita in data anteriore alla presente ordinanza;
c) soggetti che intendano raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza anagrafica dei figli minori, del coniuge o della parte di unione civile.
2. L’ingresso nel territorio nazionale dagli Stati e territori di cui al comma 1 è sottoposto alla seguente disciplina:
a) presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare controlli del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;
b) presentazione, al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto nelle settantadue ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
c) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine: in caso di esecuzione di test molecolare, il soggetto è comunque tenuto in isolamento fino all’esito dello stesso;
d) sottoposizione a isolamento fiduciario presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di dieci giorni;
e) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci giorni di isolamento.
3. Potrà essere, altresì, consentito, previa autorizzazione del Ministero della salute, l’ingresso nel territorio nazionale per inderogabili motivi di necessità.
4. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di compilazione del Passenger Locator Form, le disposizioni del presente articolo non si applicano all’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci.
Per tali soggetti resta fermo l’obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. Agli stessi, dal momento dell’ingresso in Italia e fino al rientro in sede, si applicano le misure di cui al comma 2, lettera d).
Art. 4
1. Ai fini del contenimento del virus SARS-CoV-2, l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile, a condizione che non manifestino sintomi da COVID-19, sono, altresì, consentiti a coloro che facciano ingresso, a prescindere dalla cittadinanza e dalla residenza anagrafica, per motivi di studio.
Art. 5
1. La presente ordinanza produce effetti dal 31 agosto 2021 e fino al 25 ottobre 2021.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
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