ORDINANZA MINISTERIALE 29 aprile 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Art. 1 (1)
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka, con eccezione dei cittadini italiani che abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore alla presente ordinanza, a condizione che non manifestino sintomi da COVID-19. Alle stesse condizioni possono, altresì, fare ingresso nel territorio nazionale i soggetti rientranti nelle categorie di cui all’articolo 51, comma 7, lettera n), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, previa autorizzazione del Ministero della salute o nel rispetto di protocolli sanitari validati.
2. Le persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l’avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, a sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone nonché a sottoporsi ad isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, con obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine del periodo di isolamento.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 si applica la seguente disciplina:
a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;
b) presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle settantadue ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
c) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine: in caso di esecuzione di test molecolare, il soggetto è comunque tenuto in isolamento fino all’esito dello stesso;
d) isolamento nei “COVID Hotel” previsti dall’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero nei luoghi idonei indicati dall’autorità sanitaria o dalle autorità di protezione civile, per un periodo di dieci giorni in modo da garantire la sorveglianza sanitaria per tutto il periodo necessario;
e) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci giorni di isolamento.
4. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di compilazione del modulo di localizzazione del passeggero digitale di cui all’articolo 3 dell’ordinanza del Ministro della salute 16 aprile 2021, le disposizioni del presente articolo non si applicano all’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci. Per tali soggetti resta fermo l’obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. Agli stessi dal momento dell’ingresso in Italia e fino al rientro in sede, si applica la misura dell’isolamento, nei luoghi idonei indicati dall’autorità sanitaria o dall’autorità di protezione civile.
5. Resta altresì fermo quanto stabilito all’allegato 28 del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 recante “Protocollo per raggiungere una nave per l’imbarco, per la libera uscita e per lasciare una nave per il rimpatrio”.
6. Le compagnie aeree, le società e gli enti pubblici e privati che gestiscono gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri sono tenuti a garantire la massima diffusione di quanto disposto dalla presente ordinanza. Le autorità preposte ai controlli di frontiera attuano le disposizioni della presente ordinanza.
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(1) Ai sensi dell’art. 1, comma 1, Ordinanza 6 maggio 2021, le misure di cui al presente articolo, relative agli spostamenti dall’India, Bangladesh e Sri Lanka, sono reiterate fino al 30 maggio 2021; ai sensi dell’art. 1, comma 1, Ordinanza 30 maggio 2021, le misure di cui al presente articolo, relative agli spostamenti dall’India, Bangladesh e Sri Lanka, sono prorogate fino al 21 giugno 2021; ai sensi dell’art. 4, comma 1, Ordinanza 18 giugno 2021, le misure di cui al presente articolo relative agli spostamenti dall’India, dal Bangladesh e dallo Sri Lanka, sono prorogate fino al 30 luglio 2021.
Art. 2
1. Le disposizioni di cui alle ordinanze del Ministro della salute 2 aprile 2021 e 16 aprile 2021 sono prorogate fino al 15 maggio 2021.
Art. 3
1. La presente ordinanza produce effetti immediati a decorrere dalla sua adozione e fino al 15 maggio 2021.
2. Le disposizioni di cui alle ordinanze del Ministro della salute 25 aprile 2021 e 28 aprile 2021 cessano di trovare applicazione.
3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
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Avvertenza:
A norma dell’art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, è provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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