1. Nelle more dell’espletamento degli adempimenti di cui all’articolo 93 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali di cui all’articolo 94 del medesimo decreto legislativo, sono approvati i”Criteri per l’individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone” di cui all’allegato 1, nonche’ le connesse “Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici”, “Norme tecniche per progetto sismico dei ponti”, “Norme tecniche per il progetto sismico delle opere di fondazione e sostegno dei terreni” di cui, rispettivamente, agli allegati 2, 3 e 4 della presente ordinanza, di cui entrano a far parte integrante e sostanziale.
Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri 20/3/2003 n. 3274
S.O. 8/5/2003 n. 72
Articolo 1 – Approvazioni
Articolo 2 – Progettazione antisismica
2. Per le opere i cui lavori siano gia’ iniziati e per le opere pubbliche gia’ appaltate o i cui progetti siano stati gia’ approvati alla data della presente ordinanza, possono continuare ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione sismica vigenti. Per il completamento degli interventi di ricostruzione in corso continuano ad applicarsi le norme tecniche vigenti. In tutti i restanti casi, fatti salvi gli edifici e le opere di cui al comma 3, la progettazione potra’ essere conforme a quanto prescritto dalla nuova classificazione sismica di cui al comma 1, con la possibilita’, per non oltre 18 mesi, di continuare ad applicare le norme tecniche vigenti. I documenti di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4 potranno essere oggetto di revisione o aggiornamento, anche sulla base dei risultati della loro sperimentazione ed applicazione e con particolare riferimento agli interventi di riduzione del rischio sismico nei centri storici, con il concorso di tutte le componenti istituzionali e scientifiche interessate.(1) (2) (3) (4) (5)
3. E’ fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ai sensi delle norme di cui ai suddetti allegati, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalita’ durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita’ di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Le verifiche di cui al presente comma dovranno essere effettuate entro cinque anni dalla data della presente ordinanza e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo quanto definito nell’allegato 1.
4. In relazione a quanto previsto al comma 3, entro sei mesi dalla data della presente ordinanza il Dipartimento della protezione civile e le regioni provvedono, rispettivamente per quanto di competenza statale e regionale, ad elaborare, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, il programma temporale delle verifiche, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3 ed a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche, che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme.
5. Nel caso di opere progettate secondo le norme vigenti successivamente al 1984 e relative, rispettivamente, alla prima categoria per quelle situate in zona 1, alla seconda categoria per quelle in zona 2 ed alla terza categoria per quelle in zona 3, non e’ prescritta l’esecuzione di una nuova verifica di adeguatezza alla norma.
6. La necessita’ di adeguamento sismico degli edifici e delle opere di cui sopra sara’ tenuta in considerazione dalle Amministrazioni pubbliche nella redazione dei piani triennali ed annuali di cui all’art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nonche’ ai fini della predisposizione del piano straordinario di messa in sicurezza antisismica di cui all’art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
……………
(1) Comma modicato da errata-corrige pubblicata nella G.U. 9 luglio 2003, n. 157; successivamente annullata da comunicato pubblicato nella G.U. 12 luglio 2003, n. 160.
(2) Termine prolungato di 6 mesi ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, 5 novembre 2004 n. 3379.
(3) Termine prolungato di tre mesi ai sensi dell’ art.2 dell’ ordinanza n.3431/2005
(4) Termine prolungato di due mesi ai sensi dell’ art.6 dell’Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri 1/8/2005 n. 3452.
(5) Termine prorogato fino al 23 ottobre 2005 ai sensi dell’art.1 dell’Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri 13/10/2005 n. 3467.
Articolo 3 – Programmi di formazione
2. Per le verifiche di cui all’art. 2, comma 3, potranno utilizzarsi le risorse provenienti dalle Disposizioni di cui di cui all’art. 80, comma 21, della legge n. 289 del 2002, in quanto applicabili.
3. Per le medesime finalita’ di cui al comma 2, il Dipartimento della protezione civile provvedera’ ad individuare, sentite le regioni, ulteriori fonti di finanziamento da rendere disponibili per lo scopo.
Articolo 4 – Centro di formazione e ricerca
1. Al fine di assicurare la piu’ agevole ed uniforme applicazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile e’ autorizzato a promuovere la costituzione di un centro di formazione e ricerca nel campo dell’ingegneria sismica e di una rete dei laboratori universitari operanti nel medesimo settore.
La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ALLEGATI
Allegato 2 – Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici
Allegato 3 – Norme tecniche per il progetto sismico dei ponti
Allegato 4 – Norme tecniche per il progetto sismico di opere di fondazione e di sostegno dei terreni
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