ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO 21 marzo 2020, n. 11
Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, ricognizione delle misure destinate alla popolazione attualmente in vigore
Ordina:
A) Il divieto di accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco, ai giardini pubblici e ogni area a verde pubblico.
Non è inoltre consentito l’uso delle panchine pubbliche, ovunque collocate;
B) Il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno tre (3) metri da ogni altra persona;
C) Sono chiusi tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;
D) La chiusura dei bar anche presso gli ospedali, case di cura e strutture assimilate;
E) Sono chiusi nei giorni di domenica e festivi le attività di vendita di generi alimentari elencati nell’allegato n. 3);
F) Sono chiuse alla pubblica circolazione le piste ciclabili e gli itinerari ciclopedonali di cui D.P.P. 20 settembre 2007, n. 50, nonché le reti ciclabili di carattere comunale o sovracomunale. È fatta eccezione per gli spostamenti necessari per esigenze lavorative;
G) Nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
H) Ad integrazione della propria ordinanza n. 4/2020 del 04.03.2020 – all’Agenzia per Protezione civile di provvedere, direttamente o per il tramite dell’Azienda sanitaria, all’acquisto con le modalità definite nella predetta ordinanza, di dispositivi di protezione individuale per dotare sia il personale sanitario e assistenziale impiegato nella cura dei pazienti ovvero quello impiegato nell’adozione delle misure di contenimento del contagio sia la popolazione altoatesina così da contribuire all’azione di contrasto della propagazione del virus.
I) La lettera B) della propria ordinanza n. 4/2020 del 04.03.2020 è così sostituita:
“all’Agenzia per la Protezione Civile, all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ai gestori di servizi sociali di cui alla L.P. 13/1991 e ai corrispondenti dipartimenti dell’amministrazione provinciale di provvedere, anche in deroga alle ordinarie procedure di selezione e ai requisiti previsti per l’ammissione al pubblico impiego provinciale, al reclutamento del personale strettamente necessario a far fronte all’emergenza sanitaria per il periodo a cui si riferisce lo stato di emergenza. Il reclutamento del personale può avvenire anche mediante il conferimento di incarichi esterni a persone o società di servizi oppure tramite messa a disposizione di persone idonee all’interno delle unità organizzative dell’Amministrazione Provinciale dell’Alto Adige, dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e degli enti gestori di servizi sociali, nonché a persone collocate a riposo.”.
A scopo meramente ricognitivo, si elencano nuovamente le misure destinate alla popolazione attualmente in vigore:
1) I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio, evitare i contatti sociali e contattare il proprio medico curante.
2) Vige il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
3) Di evitare ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio provinciale, nonché all’interno del medesimo territorio provinciale, ad eccezione degli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di necessità, e degli spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, la propria abitazione o residenza.
4) Sull’intero territorio provinciale è vietata, ai sensi dell’art. 1, comma 2 D.P.C.M. 9 marzo 2020, ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
5) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 3, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Le attività consentite non posso comunque essere esercitate oltre le ore 19.00, ad eccezione delle farmacie e parafarmacie.
6) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, purché siano rispettate le norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che per quella di trasporto.
7) Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 4. Sono esclusi i servizi essenziali resi alla persona dal personale assistenziale con contratto di tipo privatistico, in quanto tale servizio è da equiparare alle professioni indicate al punto n. 23).
8) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
9) I servizi di trasporto pubblico sono ridotti al minimo essenziale ed è sospesa la bigliettazione a bordo dei mezzi.
10) Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
11) In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
- a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c) siano sospese le attività di tutti i reparti aziendali escluse quelle la cui interruzione pregiudica la ripresa della produzione o pregiudica la fornitura di prodotti necessari per il mantenimento della filiera essenziale di sistema;
- d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
12) Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al minimo gli spostamenti all’interno dei siti e che sia contingentato l’accesso agli spazi comuni.
13) In relazione a quanto disposto dai numeri 11) e 12) che precedono, si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
14) Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
15) Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciute di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.
16) Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia della presente ordinanza, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r) del D.P.C.M. 8 marzo 2020, ovvero che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro.
17) Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.
18) Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività.
19) Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni di organi collegiali in presenza dei componenti . Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati non facenti parte di circoli didattici o istituiti comprensivi.
20) L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.
21) Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
22) Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
23) Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario, assistenziale e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.
24) Sono adottate in tutti i casi possibili, nello svolgimento di incontri o riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti.
25) Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
26) Sono sospesi gli esami di idoneità di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esami in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
27) I dirigenti scolastici attivano, ove possibile e per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
28) Nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.
29) A beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’attuale emergenza sanitaria, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni.
30) È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.
31) L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
32) Sono chiusi tutti i cantieri, ad esclusione di quelli impegnati nella realizzazione di opere necessarie ad assicurare la fornitura di servizi pubblici essenziali alla popolazione, ovvero al ripristino di strutture o alla sanificazione di impianti a seguito di eventi o malfunzionamenti, nonché di tutte le attività di manutenzione, installazione e piccoli lavori edili e non edili, ferme restando tutte le disposizioni di legge previste e i protocolli di sicurezza anti-contagio.
Sono ammesse le operazioni necessarie per la chiusura dei cantieri, nonché quelle di messa in sicurezza dei cantieri o delle opere realizzate e gli interventi di modesta entità che non comportano contatto con persone.
Si allega, allo scopo di una completa informazione della cittadinanza, la circolare del 17.03.2020 dell’Assessore provinciale all’Istruzione e Cultura tedesca, Diritto allo Studio, Commercio e Servizi, Artigianato, Industria, Lavoro e all’Integrazione.
Il personale impiegato nelle predette attività, così come quello sanitario impiegato nell’emergenza sanitaria o quello reclutato dalla protezione civile per l’attuazione di misure di contrasto alla propagazione del virus, può essere ospitato in strutture ricettive, che permangono, per il resto, chiuse al pubblico.
33) Le strutture ricettive ubicate sul territorio provinciale ospitano esclusivamente le persone presenti in Alto Adige per le ragioni consentite dai D.P.C.M. o dalle ordinanze presidenziali contingibili e urgenti attualmente in vigore e quelle che sono impiegate nelle attività che non sono state sospese dagli stessi provvedimenti.
34) Ai turisti, ospiti, villeggianti e tutte le altre persone presenti sul territorio provinciale che non hanno la propria residenza in Alto Adige è raccomandato di rientrare alla propria residenza, affinché possano in caso di necessità beneficiare delle prestazioni dei propri medici di base o pediatri di libera scelta. Restano escluse dalla presente raccomandazione le persone che si trovano sul territorio provinciale per motivi di lavoro e di conseguenza hanno sul territorio provinciale un loro domicilio.
35) Agli enti dei cui all’art. 79 dello Statuto Speciale d’Autonomia è raccomandato di celebrare le sedute degli organi collegiali anche al di fuori della casa comunale o mediante videoconferenza o strumenti simili in tutti i casi in cui tale misura risulti opportuna in relazione al possibile rischio di diffusione del contagio.
36) Le mense e gli esercizi di ristorazione o catering che hanno in essere contratti di servizio di fornitura pasti alle maestranze/operai/lavoratori, garantiscono il servizio contrattualmente pattuito con imprese o enti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Il servizio di ristorazione non può, quindi, essere reso al pubblico indifferenziato.
Nell’erogazione del pasto deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
37) Vanno limitate, per quanto concerne le attività produttive, le mansioni da svolgere a quelle strettamente necessarie per non interrompere la filiera produttiva, nei reparti aziendali indispensabili alla produzione.
38) Sono da evitare nella maniera più assoluta i contatti con altre persone e, qualora si renda necessario interloquire, ad esempio in occasione dell’acquisto dei generi alimentari di prima necessità, si raccomanda di coprirsi il naso e la bocca, al fine di limitare il più possibile il rischio del diffondersi del contagio.
Ai sensi dell’articolo 22 dello Statuto di autonomia, il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano assicura l’esecuzione delle misure anche richiedendo l’intervento e l’assistenza della polizia dello Stato, ovvero della polizia locale urbana e rurale.
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 88 dello Statuto d’Autonomia con riferimento alle competenze del Commissario del Governo.
Allegati
(omissis)