ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO 20 marzo 2020, n. 176798/1
Disposizioni relative a misure straordinarie per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19 – Ulteriori misure di contrasto alle forme di assembramento di persone
Ordina:
1. Al fine di evitare spostamenti incontrollati di persone e al fine di impedire occasioni di possibili assembramenti:
– la chiusura al pubblico della rete dei percorsi ciclabili e pedonali di interesse provinciale di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a), della legge provinciale 11 giugno 2010, n. 12, nonché, fatta eccezione per gli spostamenti necessari per esigenze lavorative, il divieto di transito sulle reti ciclabili di carattere comunale o sovracomunale;
– la chiusura al pubblico dei parchi e giardini pubblici e, comunque, di ogni area a verde pubblico e di ogni area pubblica provvista di parco-giochi e la conseguente interdizione per tutti a recarsi in tali luoghi e a permanervi;
– che le panchine pubbliche, ovunque collocate, siano utilizzate da una sola persona alla volta;
– la chiusura nei giorni di domenica e festivi delle attività di vendita di generi alimentari, elencate dall’allegato 1 del D.P.C.M. 11 marzo 2020.
2. Si richiama all’osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel punto 1 della propria ordinanza n. 167326/1 di data 12 marzo 2020 recante “Nuovo aggiornamento delle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. In particolare ai sensi dell’ordinanza citata la mobilità delle persone è ammessa solamente in prossimità della propria abitazione e per un tempo limitato e adeguato alle proprie necessità, con l’avvertenza di evitare i contatti per non creare assembramenti.
3. Le disposizioni del presente decreto producono effetto a partire dalla data della presente ordinanza e sino al 3 aprile 2020.