ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DEL VENETO 20 marzo 2020, n. 33
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 – Disposizioni per il contrasto dell’assembramento di persone
Ordina:
- Di approvare le premesse quali parti integranti del presente atto;
- Al fine di evitare non indifferibili e urgenti assembramenti, idonei a determinare la diffusione del contagio, sono chiusi, all’accesso di persone, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico o analoghi ambiti che si prestino all’intrattenimento di persone per attività motoria di qualsiasi natura, siti nel territorio regionale;
- L’uso della bicicletta anche a pedalata assistita o di analogo o altro mezzo di locomozione e lo spostamento a piedi, in tutto il territorio regionale, nei centri urbani e in territorio extraurbano, sono soggetti alle limitazioni previste per gli spostamenti dal combinato dell’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e dell’art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale, essendo ammessi gli spostamenti verso e dagli esercizi commerciali esentati dalla chiusura, indicati nell’allegato 1 del D.P.C.M. 11.3.2020; sono quindi consentiti gli spostamenti con le suddette modalità e mezzi esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche in via generale e cioè comprovate esigenze lavorative di lavoro, motivi di salute, situazioni di necessità oltrechè per gli accessi agli esercizi aperti in base al predetto D.P.C.M.. Nel caso in cui la motivazione degli spostamenti suddetti sia l’attività motoria o l’uscita con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o dimora e comunque a distanza non superiore a 200 metri, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o dimora;
- Al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale già oggetto di restrizioni per la normativa statale, l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del D.P.C.M. 11 marzo 2020, posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante fuori del centro abitato:
- a) è consentita lungo la rete autostradale (art. 2, co. 2, lett. a) del codice della strada) e lungo la rete delle strade extraurbane principali (art. 2 co. 2 lettera b) del codice della strada);
- b) è consentita limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore sei alle ore 18 dal lunedì alla domenica, per gli esercizi posti lungo le strade extraurbane secondarie (art. 2 co. 2 lettera c) del codice della strada);
- c) non è consentita nelle aree di servizio e rifornimento ubicate nei tratti stradali comunque classificati che attraversano centri abitati.
- Al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, l’apertura degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta con l’art. 1 D.P.C.M. 11.3.2020, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, è vietata nella giornata della domenica, ferme le altre restrizioni relative alla vendita al dettaglio di cui al citato D.P.C.M. dell’11.3.2020; si riconferma, a fini di chiarezza, l’apertura di farmacie, parafarmacie ed edicole;
- Nell’accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, è fatto a tutti obbligo di limitare l’accesso all’interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;
- Le presenti disposizioni sono adottate per ragioni ed esigenze di sanità pubblica e di igiene, con conseguente applicazione di tutte le norme, anche penali, poste a presidio delle predette esigenze;
- Il presente provvedimento ha validità a far data dal giorno della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione e fino al 3 aprile 2020, salva proroga con analoga ordinanza;
- Le disposizioni della presente ordinanza perdono efficacia a seguito dell’entrata in vigore di disposizioni statali più restrittive;
- La vigilanza sull’applicazione della presente ordinanza è attuata dagli organi di polizia giudiziaria di cui all’art. 55 e ss. c.p.p.;
- di incaricare la Direzione Protezione Civile dell’esecuzione del presente atto;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
- di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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