ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DELLA BASILICATA 22 marzo 2020, n. 10
Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale
Art. 1
(Ulteriori misure urgenti di contenimento dell’emergenza per prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19)
1. AI fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19, ferme restando le misure statali, regionali e commissariali di contenimento del rischio epidemiologico, con decorrenza immediata è vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative dirette a garantire l’erogazione dei servizi pubblici essenziali ovvero per gravi motivi di salute.
2. La violazione di quanto disposto al comma 1 della presente ordinanza comporta l’obbligo immediato, per il trasgressore medesimo, di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario esteso a tutti i conviventi. Lo stato di isolamento dura per 14 giorni, con divieto di contatti sociali, spostamenti o viaggi, e con l’obbligo di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.
3. Su tutto il territorio regionale è vietato a chiunque di allontanarsi dal proprio domicilio, abitazione o residenza, salvo nei seguenti casi:
a) comprovate esigenze lavorative dirette a garantire l’erogazione dei servizi pubblici essenziali, ivi compreso il transito e il trasporto delle merci;
b) situazioni di necessità, ivi comprese quelle correlate alle esigenze primarie delle persone e degli animali di affezione;
c) spostamenti per gravi motivi di salute.
4. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dal 22 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
Art. 2
1. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è comunicata al Ministro della salute, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Prefetti, ed all’ANCI per l’invio ai Comuni.
2. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.
3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
4. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.