ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 12 aprile 2020, n. 32
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19
Ordina:
1.Ferme restando le misure statali e regionali già vigenti, con riferimento al territorio regionale della Campania sono confermate, con efficacia dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020, le misure adottate con le seguenti ordinanze, già confermate con Ordinanza n. 27 del 3 aprile 2020:
– Ordinanza n. 19 del 20 marzo 2020, pubblicata sul BURC n. 45/2020, come confermata con Ordinanza n. 27 del 3 aprile 2020, pubblicata sul BURC n. 64 del 3 aprile 2020 in tema di lavoro a distanza ed edilizia su committenza privata e pubblica, con le seguenti precisazioni quanto al punto 2:
2.1. E’ sospesa l’attività dei cantieri edili su committenza privata, fatti salvi – limitatamente alle attività consentite dalla vigente disciplina nazionale (D.P.C.M. 22 marzo 2020 e ss.mm.ii., oggi D.P.C.M. 10 aprile 2020) – gli interventi urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza o la funzionalità degli immobili, l’adeguamento di immobili a destinazione sanitaria finalizzati allo svolgimento di terapie mediche durante il periodo emergenziale, gli interventi di manutenzione finalizzati ad assicurare la funzionalità di servizi essenziali, il ripristino della messa in sicurezza dei cantieri, ove necessario, e in ogni caso con obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale da parte del personale impiegato e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente;
2.2. per i lavori a committenza pubblica, fatti salvi l’avvio e la prosecuzione di quelli concernenti le reti di pubblica utilità e l’edilizia sanitaria nonché degli interventi volti ad assicurare la messa in sicurezza e la funzionalità degli immobili, le stazioni appaltanti, sempre limitatamente alle attività consentite dalla vigente disciplina nazionale (D.P.C.M. 22 marzo 2020 e ss.mm.ii.), valutano la differibilità delle singole lavorazioni o interventi in corso ovvero programmati. Per le lavorazioni indifferibili, è fatto comunque salvo l’obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente;
2.3. E’ demandato all’Unità di Crisi regionale il compito di definire sin d’ora, anche in concerto con l’ANCE, le più idonee modalità operative per assicurare, da parte delle singole imprese, in vista della successiva ripresa delle attività, l’acquisizione dei necessari dispositivi di protezione individuale, il controllo dello stato di salute degli addetti e la predisposizione di adeguati protocolli di sicurezza da adottarsi nella varie fasi dell’attività, in conformità ai documenti dell’OMS e dell’Istituto Superiore di Sanità, nonché delle disposizioni ministeriali vigenti per il settore interessato;
– Ordinanza n. 20 del 22 marzo 2020 e relativo chiarimento n. 10, in tema di rilevazione e controlli dei rientri nella regione Campania, pubblicati sul BURC n. 46/2020 e 48/2020 (rettificato sul BURC n. 50/2020);
– Ordinanza n. 21 del 23 marzo 2020, in tema di disposizioni in tema di noleggio auto, con e senza conducente, pubblicata sul BURC n. 51/2020;
– Ordinanza n. 23 del 25 marzo 2020, in tema di limitazioni agli spostamenti, pubblicata sul BURC n. 53/2020;
– Ordinanza n. 24 del 25 marzo 2020, in tema di trasporto pubblico locale, pubblicata sul BURC n. 53/2020, con la seguente ulteriore previsione:
E’ fatto obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale per il personale a bordo e per i passeggeri. E’ fatto obbligo di frequenti sanificazioni dei mezzi;
– Ordinanza n. 25 del 28 marzo 2020 e relativo chiarimento n. 13, in tema di ristorazione, commercio al dettaglio, fiere e mercati al dettaglio pubblicati sul BURC n. 57/2020 e n. 58/2020, con le seguenti ulteriori previsioni:
d) il commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e libri è sospeso, ad eccezione di quello già esercitato nelle edicole, negli ipermercati e nei supermercati, nelle tabaccherie, nonché dalla grande distribuzione multimediale e via internet;
e) il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati è consentito nelle mattinate del martedì e del venerdì con orario 8,00-14,00. Nella settimana del 1° maggio 2020, l’apertura è consentita nelle mattinate del martedì e del giovedì, secondo l’orario sopra indicato.
E’ demandato all’Unità di Crisi regionale di individuare idonei protocolli di sicurezza per la verifica delle condizioni di salute degli operatori delle attività che saranno successivamente abilitate all’esercizio e per l’adozione di misure di prevenzione adeguate a tutela dei lavoratori e degli utenti.
2.Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, al quale integralmente si rinvia.
3.La presente ordinanza è comunicata, quale proposta di adozione di apposito D.P.C.M. ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’interno, al Ministro della difesa, al Ministro dell’economia e delle finanze.
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- ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 25 marzo 2020, n. 23 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in…
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