ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 22 aprile 2020, n. 37
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 – Attività e servizi di ristorazione – Commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e libri – Festività 25 aprile e 1° maggio 2020
Ordina:
- Con decorrenza dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti e fatta salva ogni ulteriore disposizione in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemica, a parziale modifica delle disposizioni di cui all’Ordinanza n. 32 del 12 aprile 2020, su tutto il territorio regionale:
- a) sono consentite le attività e i servizi di ristorazione – fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie – esclusivamente, quanto ai bar e alla pasticcerie, dalle ore 7,00 alle ore 14,00, gli altri esclusivamente dalle ore 16,00 alle ore 22,00, per tutti con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on-line e consegna a domicilio e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e salvo l’obbligo di attenersi alle prescrizioni di cui al successivo punto 2;
- b) sono consentite le attività di commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, cartoleria e libri, esclusivamente dalle ore 8,00 alle ore 14,00, con raccomandazione di adottare misure organizzative atte a promuovere la modalità di vendita con prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio, salvo l’obbligo di attenersi alle prescrizioni di cui al successivo punto 2.
- E’ fatto obbligo, per gli esercenti e gli operatori impegnati nelle attività di cui al precedente punto 1 e per gli utenti, di osservare le misure di sicurezza e precauzionali prescritte nel protocollo allegato sub A al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.
- Su tutto il territorio regionale, nel pomeriggio del 25 aprile 2020, nella giornata del 26 aprile 2020 e nella giornata del 1° maggio 2020, è fatto obbligo di chiusura festiva delle attività di vendita di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 10 aprile 2020, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie, le edicole e i distributori di carburante e con la precisazione che i distributori automatici di tabacchi posti all’esterno delle rivendite potranno restare in funzione.
- Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000) nonché, per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni).
- L’Ordinanza n. 32 del 12 aprile 2020 è confermata per quanto non modificato dal presente provvedimento.
Allegato
PROTOCOLLO DI SICUREZZA SANITARIA PER LE ATTIVITÀ E L SERVIZI DI RISTORAZIONE, CON LA MODALITÀ DI PRENOTAZIONE TELEFONICA O ON-LINE E CONSEGNA A DOMICILIO, OLTRE CHE PER LE ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI DI CARTA, CARTONE, CARTOLERIA E LIBRI
- Misure generali, applicabili a tutte le attività
- In via preliminare si ritiene necessario che l’apertura delle attività venga preceduta da un intervento di disinfezione dei locali interessati, certificato da ditta autorizzata che deve indicare i prodotti utilizzati ed allegare le schede tecniche di quest’ultimi.
II suddetto il certificato dovrà essere esposto presso la sede dell’attività stessa.
Inoltre, laddove siano presenti impianti di ventilazione/climatizzazione, deve essere garantita la disinfezione anche di quest’ultimi e la sostituzione dei filtri.
- Successivamente all’apertura deve essere garantita la sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro, garantendo in ogni caso il ricambio d’aria. Tale sanificazione può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazione pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o di altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (es. porte, maniglie, tavoli, servizi igienici ecc.).
Gli adempimenti di disinfezione e di sanificazione devono essere previsti in un documento nel quale sono descritte le attività, la loro periodicità, le schede dei prodotti utilizzati; l’attività eseguita dovrà essere riportata – da parte del titolare dell’attività – ordinariamente in un registro da esibire in caso di controlli da parte degli organi preposti.
- L’ammissione del personale alle attività lavorative deve essere preceduta da visita medica che verifichi e certifichi il buono stato di salute dell’interessato. Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliant informativi. E’ necessario che venga rilevata la temperatura corporea a ciascun dipendente prima dell’avvio delle attività lavorative e che venga inibita l’attività in caso di temperatura pari o superiore a 37,5°c. E’ fatto obbligo di tenere a disposizione, negli ambienti di lavoro, gel o altre sostanze igienizzanti.
- Misure specifiche per le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, pizzerie, gastronomie, gelaterie, pasticcerie)
- Premesse e richiamate tutte le normative che disciplinano l’igiene e la sicurezza degli alimenti secondo i piani di autocontrollo previsti dalla HACCP, per i servizi di ristorazione nei locali devono essere sempre garantite le distanze di sicurezza tra i dipendenti distanziando le postazioni di lavoro, modificando i turni per ridurre il numero di persone presenti contemporaneamente negli ambienti dove si prepara il cibo.
I lavoratori devono essere formati e sensibilizzati sulle nuove norme e sulla necessità di adottare misure igieniche più stringenti (lavare le mani più spesso del solito, non toccare il volto, ecc.), mentre gli utensili e le superfici della cucina devono essere igienizzati con maggiore frequenza. Per garantire la sicurezza dei dipendenti, i datori di lavoro devono fornire appositi dispositivi di protezione, cioè mascherine, quanti e camici monouso e sovra-scarpe.
- Per quanto riguarda i fornitori, deve essere limitato l’accesso a persone esterne ed evitato il contatto tre queste e i dipendenti. Devono essere fissate fasce orarie in cui possono essere eseguite le consegne delle materie prime, favorendo la trasmissione della documentazione di trasporto per via telematica.
- Per quanto riguarda la consegna a domicilio, deve essere mantenuta una separazione dei locali di preparazione del cibo da quelli destinati al ritiro da parte dei fattorini, e devono essere utilizzati zaini o contenitori termici per rispettare la temperatura di conservazione in sicurezza del cibo. Particolare cura dovrà essere portata nel sanificare i mezzi ed i contenitori per il trasporto. Il fattorino dovrà indossare i dispositivi dì protezione individuali, cioè mascherina e guanti monouso; il destinatario della consegna dovrà indossare mascherina e guanti monouso in caso di pagamento in contanti. Nel caso di pagamento on-line la consegna potrà essere effettuata lasciando il prodotto all’esterno del domicilio del destinatario che potrà ritirarlo quando il fattorino si sarà allontanato.
III. Misure specifiche per le attività di cartolerie e librerie
- La presenza all’interno del negozio è così regolata, sulla base della superficie dello stesso:
– fino a 20 m2: 1 addetto alle vendite + 1 cliente all’esterno dell’esercizio commerciale;
– da 20 a 40 m2: 1 addetto alle vendite + 1 cliente presente nel punto vendita;
– da 40 m2 a120 m2: max 4 persone, tra addetti alle vendite e clienti presenti nel punto vendita;
– da 120m2 a 200 m2: max 6 persone, tra addetti alle vendite e clienti, presenti nel punto vendita;
– oltre i 200 m2: max 10 persone, tra addetti alle vendite e clienti.
- È fatto obbligo sia agli addetti alle vendite che ai clienti di indossare mascherine e guanti, e di garantire una distanza interpersonale di mt. 1,80.
- Rinvio
Le presenti misure sono da intendersi integrative rispetto a quelle previste dal D.P.C.M. 10 aprile 2020, allegati n. 4 e n. 5. In caso di contrasto, si osserveranno le misure più restrittive, a tutela della salute pubblica.
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