ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 28 marzo 2020, n. 25

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

Ordina:

1.Con decorrenza immediata e fino al 14 aprile 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, con riferimento al territorio regionale della Campania sono adottate le seguenti, ulteriori misure:

a) sono ulteriormente sospesi le attività e i servizi di ristorazione, fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, anche con riferimento alla consegna a domicilio;

b) i supermercati e gli altri esercizi di vendita di beni di prima necessità possono effettuare consegne a domicilio soltanto di prodotti confezionati e da parte di personale protetto con appositi DPI;

c) è vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche relativi ai generi alimentari. Sono esclusi dal divieto i negozi che si trovano nelle aree mercatali.

2.Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e ss.mm.ii., al quale integralmente si rinvia.

3.La presente ordinanza è comunicata, anche quale proposta di adozione di apposito D.P.C.M. ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’Interno, al Ministro della difesa, al Ministro dell’Economia e delle Finanze.